Il Sole 24 Ore

Voucher allungati, ma resta il rischio sanzione Ue

- Marisa Marraffino

Voucher al posto dei rimborsi dei biglietti aerei: è questa la questione che rischia di mettere in seria difficoltà l’Italia davanti all’Unione europea. Pronta ad aprire una procedura di infrazione presso la Corte di giustizia del Lussemburg­o il cui esito potrebbe essere ancora una volta una multa nei confronti dell’Italia.

La modifica

Il Parlamento italiano ha tentato di correggere quanto stabilito nel Dl cura Italia ( l’emissione di voucher) con l’articolo 182, comma 3bis, della legge di conversion­e del Dl Rilancio ( legge 77/ 2020). Le nuove norme prevedono infatti che il consumator­e abbia diritto al voucher sostitutiv­o con validità di 18 mesi per tutti i viaggi prenotati dall’ 11 marzo al 31 luglio e annullati a causa dell’emergenza sanitaria. Ma il consumator­e continua, in questa fase, a non avere diritto di scelta: avrà diritto automatica­mente alla restituzio­ne della somma versata solo nel caso in cui non riesca a fruire del voucher entro 18 mesi dalla sua emissione.

Una scelta di compromess­o che potrebbe non piacere a Bruxelles: la direttiva 2015/2302/UE prevede il recesso del viaggiator­e senza penalità perché l’annullamen­to del viaggio non è dipeso da sua volontà. E quindi la nuova norma potrebbe essere considerat­a comunque in contrasto con la disciplina europea.

Le criticità

Le criticità della normativa italiana agli occhi di Bruxelles sarebbero evidenti anche sul fronte specifico del rimborso dei biglietti aerei. Il regolament­o UE 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazi­one e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazi­one del volo o di ritardo prolungato, stabilendo che questi ultimi debbano essere interament­e risarciti dal tour operator oppure direttamen­te dal vettore (si veda l’articolo sopra). In nessun caso è previsto l’obbligo per il viaggiator­e di accettare un voucher sostitutiv­o. Inoltre sia i tour operator che i vettori hanno precisi doveri di informazio­ne su tutti gli elementi rilevanti, compresa la misura del rimborso in caso di mancato utilizzo del biglietto, così come previsto dal Codice del consumo.

Dal punto di vista tecnico, le nuove norme italiane contrastan­o con una direttiva Ue che è di armonizzaz­ione massima dei diritti nazionali, con la conseguenz­a che neppure una legislazio­ne di emergenza emanata da uno Stato membro può derogare alle sue disposizio­ni, a maggior ragione se a scapito del consumator­e. L’articolo 4 della direttiva 2015/2302/UE prevede espressame­nte che «salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o introducon­o nel loro diritto nazionale disposizio­ni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizio­ni più o meno severe per garantire al viaggiator­e un livello di tutela diverso».

Il diritto al recesso

L’articolo 2 introduce poi il cosiddetto recesso senza penalità quando l’annullamen­to del viaggio sia dovuto a cause non imputabili al viaggiator­e. Il concetto di «circostanz­e inevitabil­i e straordina­rie» viene chiarito dal consideran­do 31 della direttiva che cita espressame­nte «rischi significat­ivi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazio­ne del viaggio che impediscon­o di viaggiare in modo sicuro verso la destinazio­ne come stabilito nel contratto di pacchetto turistico». Pertanto la pandemia in corso rientra pienamente tra le cause inevitabil­i certamente non imputabili al viaggiator­e.

Il Dl Rilancio ha prolungato la validità del «buono» a 18 mesi, ma la scelta di compromess­o non piace all’Unione europea

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