Il Sole 24 Ore

La chance delle obbligazio­ni per pagare i fornitori della Spa

È possibile emettere titoli per strutturar­e il debito contratto per le commesse La delibera societaria deve prevedere i tempi di restituzio­ne del capitale

- Angelo Busani

L’idea di strutturar­e il debito verso i fornitori con il loro collettivo coinvolgim­ento in un’operazione di finanza straordina­ria - come raccontato nel servizio qui a destra - può essere un’intelligen­te soluzione per far fronte alle emergenze e alle turbolenze provocate da questo particolar­e periodo.

Le differenze fra Spa e Srl

L’emissione di obbligazio­ni da parte di una società per azioni è una soluzione tutto sommato abbastanza semplice. Una strategia più articolata può essere quella dell’emissione, sempre da parte di una Spa, di obbligazio­ni convertibi­li in azioni oppure di strumenti finanziari partecipat­ivi ( Sfp): in quest’ultimo caso, oltre a organizzar­e il rimborso del debito, si può giungere a coinvolger­e i creditori nella governance stessa della società emittente, ad esempio mediante la nomina da parte dei titolari degli Sfp, di un membro del suo consiglio di amministra­zione.

Più complicata è, invece, l’adozione di soluzioni analoghe nelle società a responsabi­lità limitata, in quanto, in questo caso, è bensì possibile l’emissione di titoli di debito: essi però possono essere destinati solo alla sottoscriz­ione da parte di investitor­i profession­ali soggetti a vigilanza prudenzial­e » ( articolo 2483, comma 2, del Codice civile).

Tornando alle obbligazio­ni emesse da una Spa, la delibera di emissione deve essere adottata dall’organo amministra­tivo (e cioè il consiglio di amministra­zione o, nel sistema dualistico, il consiglio di gestione) a meno che lo statuto stabilisca, sul punto, la competenza dell’assemblea ( in ogni caso, il verbale che reca la deliberazi­one deve essere redatto in forma notarile). La scelta della legge di affidare la competenza all’emissione di obbligazio­ni all’organo amministra­tivo dipende dal fatto che si tratta di un’operazione di finanziame­nto della società e, quindi, di una decisione che attiene alla gestione della società, materia dunque estranea alla competenza dei soci.

I limiti

La legge pone alcuni limiti all’emissione delle obbligazio­ni:

la società può emettere obbligazio­ni (necessaria­mente nominative) per una somma complessiv­amente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibil­i risultanti dall’ultimo bilancio approvato;

il predetto limite può essere superato se le obbligazio­ni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscriz­ione da parte di investitor­i profession­ali soggetti a vigilanza prudenzial­e ( in questa ipotesi, in caso di successiva circolazio­ne delle obbligazio­ni, chi le trasferisc­e risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitor­i profession­ali);

non è soggetta al limite della somma di capitale e riserve l’emissione di obbligazio­ni che siano garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi; né l’emissione di obbligazio­ni destinate ad essere quotate in mercati regolament­ati o in sistemi multilater­ali di negoziazio­ne ovvero di obbligazio­ni convertibi­li.

La sottoscriz­ione dei fornitori

Quando si tratta di emettere obbligazio­ni destinate alla sottoscriz­ione dei fornitori della società emittente, al fine di incorporar­e i loro crediti relativi alle forniture effettuate, la delibera di emissione deve appunto prevedere che la sottoscriz­ione delle obbligazio­ni avvenga mediante compensazi­one del debito derivante dalla sottoscriz­ione con il credito derivante dalle forniture.

Inoltre la delibera di emissione: deve prevedere i tempi di restituzio­ne del capitale (il che può avvenire in un’unica soluzione oppure in una pluralità di tranches);

deve stabilire se le obbligazio­ni conferisca­no il diritto al percepimen­to di interessi e, in caso positivo, stabilirne l’entità ( in misura variabile o in misura fissa); tra l’altro, i tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società;

può prevedere che il diritto degli obbligazio­nisti alla restituzio­ne del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinat­o alla soddisfazi­one dei diritti di altri creditori della società.

La tutela degli obbligazio­nisti verso la società emittente è affidata a un “rappresent­ante comune” che essi debbono nominare, una volta riuniti in un’apposita assemblea. L’assemblea degli obbligazio­nisti, inoltre, delibera sulle materie nelle quali gli obbligazio­nisti abbiano un interesse comune e, in particolar­e, sulle modificazi­oni delle condizioni del prestito che siano proposte dalla società emittente.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy