Il concordato bocciato blocca le nuove istanze
Se una richiesta di concordato con riserva viene dichiarata per qualsiasi ragione inammissibile, il tribunale fallimentare non può ammettere nei due anni successivi una nuova procedura di concordato proposta con istanza “in bianco”. E se lo fa, il decreto di omologa del piano concordatario deve essere revocato.
Lo ha stabilito la Corte di Appello di Torino con un decreto del 9 luglio scorso. Una società in crisi aveva presentato un ricorso ex articolo 161 comma 6 della legge fallimentare, formulando domanda di concordato e riservandosi - come consentito da quella norma - di presentare la proposta, il piano e la documentazione prevista dalla procedura concordataria nel termine fissato dal giudice.
Ma il ricorso deve essere depositato insieme con i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti. La società non presentò i bilanci e il Tribunale dichiarò il ricorso inammissibile senza fissare il termine per la presentazione della proposta e del piano.