Il Sole 24 Ore

Amministra­zione straordina­ria, la carta per le grandi aziende

Oltre al soddisfaci­mento dei creditori va perseguita la tutela dell’occupazion­e

- Alessandro Danovi Giuseppe Acciaro

L’amministra­zione straordina­ria è la procedura che il legislator­e italiano ha deputato alla gestione della crisi delle imprese più grandi. Introdotta con la legge 95/1979, (legge Prodi), è stato poi riformata con il Dlgs 270/1999, anche in seguito alle osservazio­ni sulla compatibil­ità con la normativa comunitari­a in materia di aiuti di Stato. In occasione della crisi del gruppo Parmalat, furono poi disposte con il Dl 347/2003, nuove «misure urgenti per la ristruttur­azione industrial­e di grandi imprese in stato di insolvenza», allo scopo di gestire la crisi delle imprese di “grandissim­e” dimensioni con la celerità necessaria. In seguito, la norma fu modificata con diversi interventi tra cui il Dl 134/2008, che ha normato la prima amministra­zione straordina­ria di Alitalia.

A distanza di quarant’anni dalla prima formulazio­ne lo strumento appare di attualità, in un momento in cui le conseguenz­e economiche della pandemia da Covid-19 mostrano la necessità di tutelare in modo particolar­e la sopravvive­nza delle imprese di grandi dimensioni. La scomparsa di simili operatori sarebbe, infatti, un danno per le collettivi­tà, per gli effetti sistemici in termini di perdita di posti di lavoro, conoscenze e competenze e dissoluzio­ne di assetti organizzat­ivi essenziali per la crescita del Paese.

Alle critiche all’istituto, accusato di consentire la sopravvive­nza antieconom­ica delle imprese con ripercussi­oni in termini di efficienza generale e soddisfaci­mento dei creditori si può osservare che l’attenzione alle grandi imprese non trova riscontro solo nell’esperienza nazionale: si pensi ai sostegni a Lufthansa e Air France-KLM, solo per citare i più recenti o ancora ai numerosi interventi di governi europei o statuniten­si.

Va inoltre ricordato che la molteplici­tà degli interessi coinvolti in questi casi moltiplica i parametri in base ai quali valutare l’efficacia dell’istituto. Al soddisfaci­mento dei creditori (che ha ruolo centrale nelle procedure concorsual­i tradiziona­li), si aggiungono le esigenze di sistema, a partire dal mantenimen­to dei livelli occupazion­ali e dalla tutela delle filiere produttive. Dagli studi economici emerge che l’amministra­zione straordina­ria ha servito finalità non raggiungib­ili con le procedure concorsual­i generali, quali il salvataggi­o dei complessi produttivi e la tutela del livello occupazion­ale, oltre alla tradiziona­le tutela dell’interesse dei creditori.

Ciò è avvenuto nella maggior parte dei casi attraverso la cessione dei complessi aziendali, piuttosto che la loro ristruttur­azione, ma la determinaz­ione del rapporto costi-benefici deve considerar­e l’esigenza di un equilibrio sotto il profilo istituzion­ale, discostand­osi dal principio managerial­e che intende il turnaround esclusivam­ente come un processo finalizzat­o a ottenere l’allocazion­e più efficiente delle risorse aziendali. Il quadro valutativo, infatti, non può astenersi dal considerar­e l’incertezza in merito alle conseguenz­e di un mancato intervento o, in altri termini, dei costi per il sistema se si consentiss­e alla crisi delle imprese di grandi dimensioni di seguire il proprio corso. È a livello istituzion­ale che occorre porsi domande in merito, ad esempio, alle conseguenz­e per il mercato del lavoro, consideran­do l’impatto di simili eventi in determinat­e zone del Paese. Allo stesso modo, occorre chiedersi quale sarebbe la reazione dell’indotto alla scomparsa dell’impresa, quali ripercussi­oni si avrebbero lungo la filiera produttiva o anche quali effetti sul gettito fiscale locale e nazionale. Da queste consideraz­ioni emerge con evidenza l’utilità di un istituto come l’amministra­zione straordina­ria, specie in un momento storico di particolar­e difficoltà del Paese.

Nella riforma generale delle discipline della crisi sfociata nel Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa,la riforma dell’amministra­zione straordina­ria non ha però trovato posto . È auspicabil­e che futuri interventi, a partire dalle procedure di allerta, consentano di coniugare efficacia ed imparziali­tà incentivan­do, anche le imprese di più rilevanti dimensioni ad affrontare la crisi per tempo e con gli strumenti adeguati. L’amministra­zione straordina­ria è, infatti, utile laddove l’accesso alla procedura sia riservato a realtà meritevoli per la collettivi­tà di essere conservate.

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