Il Sole 24 Ore

Indennità di posizione più alte nei Comuni privi di dirigenti

Risorse assunziona­li destinabil­i all’aumento del salario accessorio

- Ar. Bi.

I Comuni privi di dirigenti possono prelevare risorse derivanti dalle proprie capacità assunziona­li per finanziare l’aumento delle risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzat­ive.

Questa disposizio­ne non è in alcun modo stata intaccata dalla radicale modifica delle regole che presiedono alla disciplina delle capacità assunziona­li dei Comuni, superando la logica del turnover ed introducen­do il vincolo a fare riferiment­o al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, anzi in molti Comuni le risorse che possono essere destinate al salario accessorio delle posizioni organizzat­ive sono aumentate nel valore assoluto rispetto a quanto consentito dal turnover.

La possibilit­à di disporre questo incremento, che ovviamente va in deroga al tetto del salario accessorio del 2016, è limitata a consentire l’adeguament­o delle indennità di posizione e di risultato e non a consentire di finanziare la istituzion­e di nuove posizioni organizzat­ive.

Si tratta di un aumento che non può essere compreso tra quelli previsti dall’articolo 33 del decreto legge 34/2019 per il salario accessorio del personale e per quello delle posizioni organizzat­ive nel caso di incremento del personale in servizio rispetto al 31 dicembre 2018.

Tutti gli enti del comparto delle funzioni locali possono inoltre, previa contrattaz­ione decentrata, aumentare le risorse destinate alle indennità di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzat­iva tagliando in misura corrispond­ente il fondo per la contrattaz­ione decentrata del personale.

Sono queste le indicazion­i di maggiore rilievo di cui i Comuni devono tenere conto nella determinaz­ione dei possibili incrementi del fondo per le posizioni organizzat­ive.

Sulla base delle nuove regole le capacità assunziona­li dei Comuni sono fissate in modo differenzi­ato ed in relazione al rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti. I Comuni che rimangono al di sotto della soglia fissata dal decreto dei Ministri della Pubblica amministra­zione, dell’Economia e finanze e dell’Interno del 17 marzo possono utilizzare tutti i risparmi derivanti da cessazioni di personale ed inoltre possono aumentare questa voce di spesa entro la percentual­e di rapporto con le entrate correnti previsto dallo stesso provvedime­nto.

Anche i Comuni compresi nella fascia cosiddetta intermedia, cioè quelli che superano il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti fino al 4% di quanto registrato nell’ultimo anno assunto come base di riferiment­o. E financo i Comuni che superano questo rapporto, cosiddetti non virtuosi, possono effettuare assunzioni a condizione che rientrino entro il 2025 nel rapporto previsto per gli enti cd intermedi e, a parere di chi scrive, che non lo peggiorino rispetto all’anno precedente.

Si deve evidenziar­e che queste capacità assunziona­li aggiuntive sono assai maggiori di quanto risultante dall’applicazio­ne delle regole basate sulla mera sostituzio­ne dei risparmi derivanti dal trattament­o economico in godimento da parte del personale cessato. E, di conseguenz­a, anche la possibilit­à di aumentare le risorse per il salario accessorio delle posizioni organizzat­ive, cresce in misura assai significat­iva nel suo ammontare.

Si deve infine ricordare che questa possibilit­à non entra in alcun modo in contrasto con le previsioni dell’articolo 33 del decreto legge 34/2019 che impone ai comuni in cui il numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018 è aumentato, di inserire nuove risorse nel fondo per il salario accessorio ed in quello per le posizioni organizzat­ive, così da mantenerne invariato il valore medio pro capite.

La nuova disposizio­ne non abroga tale revisione in modo espresso e neppure in modo implicito, essendo evidente che le finalità sono tra loro assai differenzi­ate.

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