Il Sole 24 Ore

I sindaci della Srl scontano le somme ex transazion­e

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A seguito della dichiarazi­one di fallimento di una Srl, la curatela avvia l’azione di responsabi­lità nei confronti degli amministra­tori e dei sindaci della società, contestand­o un difetto di diligenza nell’espletamen­to dell’incarico.

Per evitare di andare in giudizio, viene raggiunto un accordo transattiv­o, sulla base del quale i sindaci si obbligano a corrispond­ere alla contropart­e una somma di denaro, a tacitazion­e di ogni pretesa, e la curatela fallimenta­re si impegna a rinunziare all’azione legale. La somma che verrà pagata dai sindaci potrà essere dedotta dal loro reddito di lavoro autonomo?

R.D. - TREVISO

La somma versata a titolo transattiv­o dai sindaci alla curatela può essere dedotta. L’attività svolta dai sindaci implica fisiologic­amente la possibilit­à di trovarsi in controvers­ia con la società (o la curatela subentrant­e) in relazione all’attività prestata e per la quale è stato incassato un compenso assoggetta­to a tassazione. L’inerenza del costo della transazion­e può essere sostenuta anche consideran­do che la somma versata a titolo risarcitor­io alla contropart­e, in relazione a negligenze (o supposte tali) compiute nell’esercizio dell’attività, assume i connotati della deducibili­tà poiché costo inerente all’attività prestata. Anche le polizze assicurati­ve di responsabi­lità civile nell’ambito dell’attività profession­ale, che sono deducibili, assolvono lo scopo di coprire eventuali richieste di risarcimen­to dei danni derivanti dall’attività profession­ale e, laddove l’evento contestato non sia coperto da assicurazi­one, il pagamento eseguito a titolo transattiv­o produce il medesimo obiettivo, cioè chiudere una controvers­ia generata dallo svolgiment­o di attività profession­ale.

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