I sindaci della Srl scontano le somme ex transazione
A seguito della dichiarazione di fallimento di una Srl, la curatela avvia l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società, contestando un difetto di diligenza nell’espletamento dell’incarico.
Per evitare di andare in giudizio, viene raggiunto un accordo transattivo, sulla base del quale i sindaci si obbligano a corrispondere alla controparte una somma di denaro, a tacitazione di ogni pretesa, e la curatela fallimentare si impegna a rinunziare all’azione legale. La somma che verrà pagata dai sindaci potrà essere dedotta dal loro reddito di lavoro autonomo?
R.D. - TREVISO
La somma versata a titolo transattivo dai sindaci alla curatela può essere dedotta. L’attività svolta dai sindaci implica fisiologicamente la possibilità di trovarsi in controversia con la società (o la curatela subentrante) in relazione all’attività prestata e per la quale è stato incassato un compenso assoggettato a tassazione. L’inerenza del costo della transazione può essere sostenuta anche considerando che la somma versata a titolo risarcitorio alla controparte, in relazione a negligenze (o supposte tali) compiute nell’esercizio dell’attività, assume i connotati della deducibilità poiché costo inerente all’attività prestata. Anche le polizze assicurative di responsabilità civile nell’ambito dell’attività professionale, che sono deducibili, assolvono lo scopo di coprire eventuali richieste di risarcimento dei danni derivanti dall’attività professionale e, laddove l’evento contestato non sia coperto da assicurazione, il pagamento eseguito a titolo transattivo produce il medesimo obiettivo, cioè chiudere una controversia generata dallo svolgimento di attività professionale.