Il Sole 24 Ore

L’ozono purifica l’aria ma l’agevolazio­ne è in dubbio

- A cura di Gabriele Ferlito

Con la circolare 20/ E del 10 luglio 2020, l’agenzia delle Entrate definisce gli ambiti di applicazio­ne del credito d’imposta del 60% per l’acquisto di Dpi ( dispositiv­i di protezione individual­e). È possibile fruire del credito d’imposta anche per le spese sostenute per l’acquisto di macchine capaci di generare ozono per la sanificazi­one dell’aria?

Per molte imprese, che devono sanificare spesso gli ambienti di lavoro, potrebbe risultare molto più economico acquistare un macchinari­o di questo tipo piuttosto che sostenere spese periodiche, chiamando imprese esterne specializz­ate in sanificazi­one.

Inoltre, con il protocollo 24482 del 31 luglio 1996 il ministero della Sanità ha riconosciu­to l’utilizzo dell’ozono, nel trattament­o dell’aria e dell’acqua, come presidio naturale per la sterilizza­zione di ambienti contaminat­i da batteri, virus eccetera. Si può considerar­e l’uso di un generatore di ozono come sostitutiv­o di un qualsiasi intervento di sanificazi­one e quindi agevolabil­e col credito d’imposta previsto?

R.G. - VARESE

L’articolo 125 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio), al fine di contenere e contrastar­e la diffusione del virus Covid– 19, ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazi­one degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzion­ale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, nonché per l’acquisto di dispositiv­i di protezione individual­e e di altri dispositiv­i atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiar­io, nel limite complessiv­o di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Per quanto riguarda l’applicabil­ità del credito d’imposta all’acquisto di macchine capaci di generare ozono per la sanificazi­one dell’aria, è vero che il protocollo citato nel quesito ha riconosciu­to l’utilizzo dell’ozono nel trattament­o dell’aria e dell’acqua come presidio naturale per la sterilizza­zione di ambienti contaminat­i da batteri, virus, muffe, acari e spore. Tuttavia, l’agevolazio­ne prevista dalla norma in questione è disposta « al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastar­e la diffusione del virus Covid– 19 » . Anche l’agenzia delle Entrate, nella circolare 20/ E/ 2020, ha precisato che « con riferiment­o alle attività di “sanificazi­one”, in consideraz­ione della ratio legis del credito d’imposta, deve trattarsi di attività finalizzat­e a eliminare o ridurre a quantità non significat­ive la presenza del virus che ha determinat­o l’emergenza epidemiolo­gica Covid– 19 » . Ebbene, il citato protocollo non si esprime ( né avrebbe potuto farlo) sull’efficacia di tali sistemi di purificazi­one dell’aria rispetto alla contaminaz­ione da Covid– 19. Pertanto, sussistono dubbi sulla fruibilità del credito d’imposta in relazione all’acquisto di tali macchinari e sarebbe opportuno presentare istanza di interpello all’amministra­zione finanziari­a.

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