L’ozono purifica l’aria ma l’agevolazione è in dubbio
Con la circolare 20/ E del 10 luglio 2020, l’agenzia delle Entrate definisce gli ambiti di applicazione del credito d’imposta del 60% per l’acquisto di Dpi ( dispositivi di protezione individuale). È possibile fruire del credito d’imposta anche per le spese sostenute per l’acquisto di macchine capaci di generare ozono per la sanificazione dell’aria?
Per molte imprese, che devono sanificare spesso gli ambienti di lavoro, potrebbe risultare molto più economico acquistare un macchinario di questo tipo piuttosto che sostenere spese periodiche, chiamando imprese esterne specializzate in sanificazione.
Inoltre, con il protocollo 24482 del 31 luglio 1996 il ministero della Sanità ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono, nel trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus eccetera. Si può considerare l’uso di un generatore di ozono come sostitutivo di un qualsiasi intervento di sanificazione e quindi agevolabile col credito d’imposta previsto?
R.G. - VARESE
L’articolo 125 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio), al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus Covid– 19, ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Per quanto riguarda l’applicabilità del credito d’imposta all’acquisto di macchine capaci di generare ozono per la sanificazione dell’aria, è vero che il protocollo citato nel quesito ha riconosciuto l’utilizzo dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, muffe, acari e spore. Tuttavia, l’agevolazione prevista dalla norma in questione è disposta « al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid– 19 » . Anche l’agenzia delle Entrate, nella circolare 20/ E/ 2020, ha precisato che « con riferimento alle attività di “sanificazione”, in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, deve trattarsi di attività finalizzate a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid– 19 » . Ebbene, il citato protocollo non si esprime ( né avrebbe potuto farlo) sull’efficacia di tali sistemi di purificazione dell’aria rispetto alla contaminazione da Covid– 19. Pertanto, sussistono dubbi sulla fruibilità del credito d’imposta in relazione all’acquisto di tali macchinari e sarebbe opportuno presentare istanza di interpello all’amministrazione finanziaria.