Il Sole 24 Ore

Il «riunito» anti–Covid è fuori dal credito sanificazi­one

- A cura di Gianluca Dan

Un odontoiatr­a intende acquistare un “riunito odontoiatr­ico” implementa­to con sistemi di sanificazi­one anti– Covid degli strumenti di lavoro. Il profession­ista può accedere al credito d’imposta per la sanificazi­one e l’acquisto di dispositiv­i di protezione, introdotto dall’articolo 125 del Dl 34/ 2020? In caso affermativ­o, è corretto rilevare il credito d’imposta tenendo conto della durata di ammortamen­to del cespite?

M.M. - MONZA E BRIANZA

Il credito d’imposta per la sanificazi­one e l’acquisto di dispositiv­i di protezione, previsto dall’articolo 125 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio), è stato regolato dal provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate protocollo 259854/ 2020 del 10 luglio 2020. Nella stessa data è stata emanata anche la circolare 20/ E/ 2020 con le prime indicazion­i.

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazi­one degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositiv­i di protezione individual­e e di altri dispositiv­i atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il provvedime­nto del 10 luglio 2020 ha stabilito le regole per il riparto degli oneri stanziati pari a 200 milioni per l’anno 2020; l’importo definitivo spettante verrà però comunicato con un altro provvedime­nto, che sarà emanato entro l’ 11 settembre 2020 dopo che l’agenzia delle Entrate avrà ottenuto le comunicazi­oni delle spese sostenute e di quelle che si presume di sostenere per il 2020.

Il comma 2 dell’articolo 125 cita tra le spese agevolabil­i quelle sostenute per: a) la sanificazi­one degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzion­ale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) l’acquisto di dispositiv­i di protezione individual­e ( Dpi), quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfetta­nti; d) l’acquisto di dispositiv­i di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscann­er, tappeti e vaschette decontamin­anti e igienizzan­ti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazi­one; e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interperso­nale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazi­one. La norma, il provvedime­nto attuativo e la circolare non si riferiscon­o all’acquisto delle attrezzatu­re ma solamente alla sanificazi­one delle stesse. Si ritiene, pertanto, che sia escluso dall’agevolazio­ne.

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