Il «riunito» anti–Covid è fuori dal credito sanificazione
Un odontoiatra intende acquistare un “riunito odontoiatrico” implementato con sistemi di sanificazione anti– Covid degli strumenti di lavoro. Il professionista può accedere al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, introdotto dall’articolo 125 del Dl 34/ 2020? In caso affermativo, è corretto rilevare il credito d’imposta tenendo conto della durata di ammortamento del cespite?
M.M. - MONZA E BRIANZA
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, previsto dall’articolo 125 del Dl 34/ 2020 ( decreto Rilancio), è stato regolato dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate protocollo 259854/ 2020 del 10 luglio 2020. Nella stessa data è stata emanata anche la circolare 20/ E/ 2020 con le prime indicazioni.
Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il provvedimento del 10 luglio 2020 ha stabilito le regole per il riparto degli oneri stanziati pari a 200 milioni per l’anno 2020; l’importo definitivo spettante verrà però comunicato con un altro provvedimento, che sarà emanato entro l’ 11 settembre 2020 dopo che l’agenzia delle Entrate avrà ottenuto le comunicazioni delle spese sostenute e di quelle che si presume di sostenere per il 2020.
Il comma 2 dell’articolo 125 cita tra le spese agevolabili quelle sostenute per: a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale ( Dpi), quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. La norma, il provvedimento attuativo e la circolare non si riferiscono all’acquisto delle attrezzature ma solamente alla sanificazione delle stesse. Si ritiene, pertanto, che sia escluso dall’agevolazione.