Dpi, cumulo di agevolazioni non escluso dal Dl Rilancio
Il credito d’imposta per spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), previsto dall’articolo 125 del Dl 34/2020, decreto Rilancio, è cumulabile con altri contributi a fondo perduto, come ad esempio quelli erogati dal bando della Camera di commercio di Bologna “Contributi a fondo perduto per la ripartenza in sicurezza dopo l’emergenza Covid–19”?
T.M. - SALERNO
Occorre verificare il testo della normativa che regola gli ulteriori contributi. L’articolo 125 del Dl 34/ 2020 non esclude la cumulabilità del credito di imposta con altre agevolazioni ma, appunto, occorre verificare che un’analoga possibilità sia prevista dall’altra misura agevolativa (a mero titolo di esempio, il bando “Impresa sicura”, che prevedeva il rimborso al 100% delle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, stabiliva che le spese ammissibili dal bando «non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo » , così escludendo la cumulabilità con il credito d’imposta in esame).
Si sottolinea infine che, in tema di cumulabilità tra agevolazioni, vige il principio generale per cui dal cumulo non può emergere un’agevolazione superiore al costo sostenuto per l’acquisto del bene.