Il Sole 24 Ore

Soci dello studio locatario tra i comproprie­tari dei locali

- A cura di Paolo Meneghetti

Uno studio associato formato da due profession­isti conduce in locazione un immobile di proprietà di alcune persone fisiche, e tra i proprietar­i figurano anche i due profession­isti. Lo studio associato sostiene il costo dell’affitto e i due associati (ognuno per la sua quota parte) dichiarano il reddito da fabbricati nella propria dichiarazi­one unitamente al reddito profession­ale (quadro RH).

Ai fini del credito d’imposta sugli affitti di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), ricorrendo tutte le condizioni, il fatto che a percepire una parte dell’affitto siano anche i due associati può essere considerat­o un impediment­o alla fruizione dell’agevolazio­ne?

G.C. - MONZA E BRIANZA

Non si rinviene – nell’articolo 28 del Dl 34/ 20, convertito in legge 77/ 2020, né nella circolare 14/ E del 6 giugno 2020 dell’agenzia delle Entrate – alcun limite riguardant­e la posizione del locatore.

Peraltro, si ritiene che non possa costituire un problema la circostanz­a che i proprietar­i siano anche soci dello studio associato locatario. Lo studio associato, titolare di partita Iva, è il beneficiar­io dell’agevolazio­ne in quanto locatario e ha una posizione giuridica ( in quanto assimilabi­le a società semplice)

distinta da quella dei soci che ne detengono le quote. Se così non fosse, non sarebbe stato lecito nemmeno stipulare un contratto di locazione per assenza di alterità tra le parti.

Dato che le parti contrattua­li sono distinte – da una parte l’entità societaria studio associato, dall’altro due persone fisiche comproprie­tarie dell’immobile – si può concludere che, verificati i requisiti di calo del fatturato, il contributo spetti.

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