Soci dello studio locatario tra i comproprietari dei locali
Uno studio associato formato da due professionisti conduce in locazione un immobile di proprietà di alcune persone fisiche, e tra i proprietari figurano anche i due professionisti. Lo studio associato sostiene il costo dell’affitto e i due associati (ognuno per la sua quota parte) dichiarano il reddito da fabbricati nella propria dichiarazione unitamente al reddito professionale (quadro RH).
Ai fini del credito d’imposta sugli affitti di cui all’articolo 28 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), ricorrendo tutte le condizioni, il fatto che a percepire una parte dell’affitto siano anche i due associati può essere considerato un impedimento alla fruizione dell’agevolazione?
G.C. - MONZA E BRIANZA
Non si rinviene – nell’articolo 28 del Dl 34/ 20, convertito in legge 77/ 2020, né nella circolare 14/ E del 6 giugno 2020 dell’agenzia delle Entrate – alcun limite riguardante la posizione del locatore.
Peraltro, si ritiene che non possa costituire un problema la circostanza che i proprietari siano anche soci dello studio associato locatario. Lo studio associato, titolare di partita Iva, è il beneficiario dell’agevolazione in quanto locatario e ha una posizione giuridica ( in quanto assimilabile a società semplice)
distinta da quella dei soci che ne detengono le quote. Se così non fosse, non sarebbe stato lecito nemmeno stipulare un contratto di locazione per assenza di alterità tra le parti.
Dato che le parti contrattuali sono distinte – da una parte l’entità societaria studio associato, dall’altro due persone fisiche comproprietarie dell’immobile – si può concludere che, verificati i requisiti di calo del fatturato, il contributo spetti.