Il Sole 24 Ore

Per gli ggli investimen­ti 4.0 è cruciale la data di consegna

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Un tabaccaio vorrebbe acquistare un distributo­re automatico di sigarette. Il rappresent­ante di questo distributo­re promuove la stipula di un contratto di leasing a 24 mesi, sostenendo che è, in ogni caso, “vantaggios­o fiscalment­e” in quanto sono sfruttabil­i sia il credito d’imposta per investimen­ti al Sud ( previo inoltro dell’istanza di prenotazio­ne delle risorse) sia l’iperammort­amento, visto che il distributo­re possiede caratteris­tiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A della legge 232/ 2016, di Bilancio 2017, ed è interconne­sso al sistema aziendale di gestione della produzione. Non è chiaro, tuttavia, se sia sfruttabil­e l’iperammort­amento in presenza di leasing a 24 mesi, non potendo rispettare la condizione di divenire proprietar­i al 31 dicembre 2020 ( l’esercizio di riscatto avverrà dopo due anni) nonché l’altra condizione di pagamento degli “acconti” minimi al 20% entro fine anno, trattandos­i di leasing e non di acquisto in proprietà.

M.I. - POTENZA

L’agevolazio­ne che interessa il lettore riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e profession­i che effettuano investimen­ti ( compravend­ita, leasing, realizzazi­one in economia) in beni materiali strumental­i nuovi – rientranti nell’elenco dei beni industria 4.0 – entro il 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 vi sia stata la conferma dell’ordine e sia pagato un acconto minimo del 20 per cento.

Occorre che l’investimen­to sia “effettuato” entro i limiti temporali citati. Ai fini dell’effettuazi­one dell’investimen­to, con riferiment­o alle acquisizio­ni di beni in leasing, rileva la data in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibil­ità del locatario, oppure, nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, la dichiarazi­one di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.

Pertanto, con riferiment­o al quesito e fermi restando gli ulteriori requisiti di legge, l’agevolazio­ne spetta se il distributo­re viene consegnato entro il 2020; oppure se il distributo­re viene consegnato entro il 30 giugno 2021, con il pagamento, entro il 31 dicembre 2020, di un maxi– canone iniziale in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessiv­amente dovuta al locatore ( sul punto, si veda la circolare 4/ E/ 2017).

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