Il Sole 24 Ore

Disabilità, il 19% su mezzi con il cambio automatico

- A cura di Giuseppe Merlino

Ai fini della detrazione per l’acquisto di un’auto da parte di un disabile, la condizione della “ridotta capacità motoria” riguarda solamente gli arti inferiori? Se un soggetto detiene una certificaz­ione medica che attesta un handicap dovuto all’assenza di una mano e prevede l’uso di patente speciale B, con obbligo di adattament­o di cambio automatico, l’acquisto di un veicolo con queste caratteris­tiche dà diritto alla detrazione del 19 per cento?

L.B. - PADOVA

Nella pubblicazi­one ( scaricabil­e gratuitame­nte dal sito internet delle Entrate) « Le agevolazio­ni fiscali per persone con disabilità » , al capitolo 2 ( « Agevolazio­ni per il settore auto » ) , l’agenzia delle Entrate fornisce chiariment­i in relazione alle « Regole particolar­i per le persone con ridotte o impedite capacità motorie » .

In particolar­e, l’Agenzia ribadisce che « per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie ( ma non affetto da grave limitazion­e alla capacità di deambulazi­one) il diritto alle agevolazio­ni è condiziona­to all’adattament­o del veicolo alla minorazion­e di tipo motorio di cui egli ( anche se trasportat­o) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagna­mento.

In generale, le agevolazio­ni fiscali previste per tali soggetti sono riconosciu­te in tutti i casi in cui dal certificat­o, rilasciato dalla Commission­e di cui all’articolo 4 della legge 104/ 1992 o da altre Commission­i mediche pubbliche, emerga la dicitura espressa “ridotte capacità motorie permanenti”. Tale dicitura non è necessaria in caso di accertate patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori, con conseguent­e impossibil­ità o difficoltà di deambulazi­one. L’adattament­o del veicolo, alla guida o al trasporto del disabile, deve risultare dalla carta di circolazio­ne; a tal proposito, è sufficient­e anche il cambio automatico, purché prescritto dalla Commission­e medica locale competente per l’accertamen­to dell’idoneità alla guida » .

Alle condizioni esposte, in assenza di altre specifiche indicazion­i, si ritiene che nel caso prospettat­o si possa fruire della detrazione Irpef per l’acquisto del mezzo di locomozion­e, anche se le ridotte o impedite capacità motorie non riguardano gli arti inferiori.

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