Fattura elettronica opzionale ma codice N2 obbligatorio
Sono un odontoiatra con partita Iva e collaboro con studi dentistici, ai quali emetto fattura con esenzione Iva per prestazioni sanitarie, ex articolo 10 del Dpr 633/1972. 633/ 1972.
Lo scorso anno ero in regime fiscale ordinario e ho emesso le fatture in modalità elettronica, indicando nella descrizione l’esenzione citata. Quest’anno, avendone i requisiti, ho optato per il regime forfettario, mantenendo la modalità elettronica di generazione delle fatture. Ho indicato come sempre l’esenzione Iva ex articolo 10 del Dpr 633/1972. 633/ 1972.
La commercialista di uno studio dentistico, al quale ho emesso fattura, mi ha scritto che avrei dovuto invece indicare la voce “non soggetta ad Iva” (codice ( codice N2), essendo forfettario, anziché, come di consueto, la voce “esente” ( codice N4).
P.M. - MILANO
Pur non essendovi tenuti (per effetto di quanto dispone il Dlgs 127/2015), i contribuenti rientranti nel regime forfettario possono comunque emettere la fattura in formato elettronico. In questo caso, si conferma che sul documento il campo “codice natura” dovrà essere valorizzato con il codice N2, e non con il codice N4. In altre parole: per i forfettari l’emissione della fattura in formato elettronico è facoltativa, potendo gli stessi emettere la fattura cartacea; se peraltro si sceglie la fattura elettronica, il campo “codice natura” dev’essere valorizzato con il codice N2, pure restando l’operazione non soggetta a Iva.