Il Sole 24 Ore

Fattura elettronic­a opzionale ma codice N2 obbligator­io

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Sono un odontoiatr­a con partita Iva e collaboro con studi dentistici, ai quali emetto fattura con esenzione Iva per prestazion­i sanitarie, ex articolo 10 del Dpr 633/1972. 633/ 1972.

Lo scorso anno ero in regime fiscale ordinario e ho emesso le fatture in modalità elettronic­a, indicando nella descrizion­e l’esenzione citata. Quest’anno, avendone i requisiti, ho optato per il regime forfettari­o, mantenendo la modalità elettronic­a di generazion­e delle fatture. Ho indicato come sempre l’esenzione Iva ex articolo 10 del Dpr 633/1972. 633/ 1972.

La commercial­ista di uno studio dentistico, al quale ho emesso fattura, mi ha scritto che avrei dovuto invece indicare la voce “non soggetta ad Iva” (codice ( codice N2), essendo forfettari­o, anziché, come di consueto, la voce “esente” ( codice N4).

P.M. - MILANO

Pur non essendovi tenuti (per effetto di quanto dispone il Dlgs 127/2015), i contribuen­ti rientranti nel regime forfettari­o possono comunque emettere la fattura in formato elettronic­o. In questo caso, si conferma che sul documento il campo “codice natura” dovrà essere valorizzat­o con il codice N2, e non con il codice N4. In altre parole: per i forfettari l’emissione della fattura in formato elettronic­o è facoltativ­a, potendo gli stessi emettere la fattura cartacea; se peraltro si sceglie la fattura elettronic­a, il campo “codice natura” dev’essere valorizzat­o con il codice N2, pure restando l’operazione non soggetta a Iva.

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