Dal 2020 doppio test per chi è anche dipendente
Un professionista in regime forfettario dal 2016 (ex legge 190/2014) ha anche un contratto di lavoro dipendente part time. Con lo stesso datore di lavoro intrattiene pure rapporti professionali, con fatturazione in regime forfettario.
Il rapporto professionale verso il datore di lavoro non ha mai avuto una prevalenza superiore al 50% del fatturato da lavoro autonomo, né ha mai raggiunto la soglia di 30mila euro per quanto attiene al reddito da lavoro dipendente.
Alla luce della modifica avvenuta nella legge 160 del 27 dicembre 2019, che reintroduce la causa ostativa della soglia di reddito da lavoro dipendente pari o superiore a 30mila euro, si chiede se il soggetto può rimanere nel regime forfettario per l’anno 2020.
Si chiede inoltre se la causa ostativa della prevalenza verso il datore di lavoro venga assorbita, e quindi abrogata, vista la reintroduzione della soglia dei 30mila euro per redditi di lavoro dipendente o assimilati.
D.D. - BARI
La legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019), introducendo la lettera d–ter nel comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014, ha ripristinato la causa di incompatibilità con il regime forfettario per i soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi da lavoro dipendente e assimilato eccedenti l’importo di 30mila euro.
Non ha invece subìto modifiche l’ulteriore causa ostativa, prevista dalla lettera d–bis del comma 57, secondo cui non possono avvalersi del forfait «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro». Quindi, per applicare il regime forfettario è necessario procedere a una distinta verifica di entrambe le cause ostative.
Nel caso prospettato dal lettore, la circostanza di aver percepito redditi da lavoro dipendente in misura non eccedente la soglia di 30mila euro e l’ulteriore elemento rappresentato da un fatturato per l’anno 2019 riconducibile (direttamente o indirettamente) al datore di lavoro in misura inferiore al 50% del fatturato complessivo, rendono applicabile il forfait nel 2020.