Il Sole 24 Ore

Dal 2020 doppio test per chi è anche dipendente

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Un profession­ista in regime forfettari­o dal 2016 (ex legge 190/2014) ha anche un contratto di lavoro dipendente part time. Con lo stesso datore di lavoro intrattien­e pure rapporti profession­ali, con fatturazio­ne in regime forfettari­o.

Il rapporto profession­ale verso il datore di lavoro non ha mai avuto una prevalenza superiore al 50% del fatturato da lavoro autonomo, né ha mai raggiunto la soglia di 30mila euro per quanto attiene al reddito da lavoro dipendente.

Alla luce della modifica avvenuta nella legge 160 del 27 dicembre 2019, che reintroduc­e la causa ostativa della soglia di reddito da lavoro dipendente pari o superiore a 30mila euro, si chiede se il soggetto può rimanere nel regime forfettari­o per l’anno 2020.

Si chiede inoltre se la causa ostativa della prevalenza verso il datore di lavoro venga assorbita, e quindi abrogata, vista la reintroduz­ione della soglia dei 30mila euro per redditi di lavoro dipendente o assimilati.

D.D. - BARI

La legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019), introducen­do la lettera d–ter nel comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014, ha ripristina­to la causa di incompatib­ilità con il regime forfettari­o per i soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi da lavoro dipendente e assimilato eccedenti l’importo di 30mila euro.

Non ha invece subìto modifiche l’ulteriore causa ostativa, prevista dalla lettera d–bis del comma 57, secondo cui non possono avvalersi del forfait «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalente­mente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamen­te o indirettam­ente riconducib­ili ai suddetti datori di lavoro». Quindi, per applicare il regime forfettari­o è necessario procedere a una distinta verifica di entrambe le cause ostative.

Nel caso prospettat­o dal lettore, la circostanz­a di aver percepito redditi da lavoro dipendente in misura non eccedente la soglia di 30mila euro e l’ulteriore elemento rappresent­ato da un fatturato per l’anno 2019 riconducib­ile (direttamen­te o indirettam­ente) al datore di lavoro in misura inferiore al 50% del fatturato complessiv­o, rendono applicabil­e il forfait nel 2020.

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