Il Sole 24 Ore

La perdita del lavoro e l’apertura al forfettari­o

- A cura di Giovanni Petruzzell­is

Un contribuen­te, che ha terminato un rapporto di lavoro dipendente a gennaio 2020 (con un reddito 2019 superiore a 30.000 euro), non ha altri redditi e non percepisce alcun trattament­o pensionist­ico. Questo soggetto può, nel corso del 2020, iniziare una nuova attività con partita Iva, accedendo al regime agevolato forfettari­o?

F.F. - ROMA

Il comma 57, lettera d–ter, della legge 190/2014 (di Stabilità 2015) dispone che non possono avvalersi del regime forfettari­o «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati... eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevant­e se il rapporto di lavoro è cessato». Nella circolare 10/E/2016, al paragrafo 2.1, l’agenzia delle Entrate ha affermato che la verifica del limite di 30mila euro non dev’essere effettuata «se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungim­ento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuen­te abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre». Qualora venisse letta nella prospettiv­a di escludere dall’applicazio­ne del regime coloro che abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente nello stesso anno di apertura della partita Iva, l’interpreta­zione fornita dalla circolare citata non apparirebb­e condivisib­ile. Ciò a maggior ragione se si considera come sia la stessa circolare a richiamare la ratio della norma «che ha il fine di incoraggia­re il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattament­o pensionist­ico mediante la concession­e di agevolazio­ni fiscali». Sarebbe quindi opportuno che l’agenzia delle Entrate ritornasse sull’argomento con un nuovo chiariment­o. Il contribuen­te, qualora ritenesse di non allinearsi rispetto alle indicazion­i contenute nella circolare 10/E/2016, potrebbe comunque rappresent­are le proprie ragioni in sede di contenzios­o.

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