La perdita del lavoro e l’apertura al forfettario
Un contribuente, che ha terminato un rapporto di lavoro dipendente a gennaio 2020 (con un reddito 2019 superiore a 30.000 euro), non ha altri redditi e non percepisce alcun trattamento pensionistico. Questo soggetto può, nel corso del 2020, iniziare una nuova attività con partita Iva, accedendo al regime agevolato forfettario?
F.F. - ROMA
Il comma 57, lettera d–ter, della legge 190/2014 (di Stabilità 2015) dispone che non possono avvalersi del regime forfettario «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati... eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato». Nella circolare 10/E/2016, al paragrafo 2.1, l’agenzia delle Entrate ha affermato che la verifica del limite di 30mila euro non dev’essere effettuata «se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre». Qualora venisse letta nella prospettiva di escludere dall’applicazione del regime coloro che abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente nello stesso anno di apertura della partita Iva, l’interpretazione fornita dalla circolare citata non apparirebbe condivisibile. Ciò a maggior ragione se si considera come sia la stessa circolare a richiamare la ratio della norma «che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali». Sarebbe quindi opportuno che l’agenzia delle Entrate ritornasse sull’argomento con un nuovo chiarimento. Il contribuente, qualora ritenesse di non allinearsi rispetto alle indicazioni contenute nella circolare 10/E/2016, potrebbe comunque rappresentare le proprie ragioni in sede di contenzioso.