Il Sole 24 Ore

L’Irap per la società con esercizio «a cavallo»

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Una società aveva l’esercizio “a cavallo” dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.

Prima dell’emergenza sanitaria (e quindi in tempi non sospetti) ha deliberato di anticipare la data di chiusura del proprio esercizio sociale al 30 aprile. Pertanto, l’esercizio 2019/20 ha una durata di soli sette mesi. Questa società ha versato a marzo 2020 il primo acconto Irap per l’esercizio 2019/20, ma, non avendo un undicesimo mese dell’esercizio, non verserà il secondo (che sarebbe scaduto, in base alla precedente scansione temporale degli esercizi, ad agosto 2020); la non necessità di simile versamento è stata avvalorata anche dalla Dre (direzione regionale delle Entrate) del Veneto (interpello 7 agosto 2017, n. 907–637/2017). Ritengo che, per effetto dell’applicazio­ne dell’articolo 24 del decreto Rilancio (Dl 34/2020), la società in questione possa omettere il versamento della differenza tra l’Irap complessiv­amente calcolata per l’esercizio 2019/20 (peraltro di soli sette mesi) e il primo acconto già versato. Ho ragione?

G.D. - BELLUNO

Il tenore letterale dell’articolo 24 del Dl 34/2020 è chiaro nel determinar­e come non dovuto il saldo Irap dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non rileva, quindi, la durata dell’esercizio, che può anche essere inferiore ai 12 mesi. L’agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzion­e 28/

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