Nei corrispettivi le inserzioni su piattaforme digitali
Un libero professionista – in regime forfettario ex legge 190/2014 – si occupa di consulenza di servizi pubblicitari online (collocando le inserzioni su varie piattaforme) ed esegue prestazioni quasi esclusivamente in favore di privati consumatori finali. Il tutto per importi quasi sempre esigui, e con pagamento delle prestazioni esclusivamente online. Il professionista, volendo emettere la fattura per ogni compenso incassato, ha difficoltà nel reperire i dati dei clienti necessari alla compilazione, in quanto, per motivi di privacy, essi non sono comunicati in maniera completa.
Premesso che dall’ estratto conto bancario o dalla carta di credito risultano tutte le operazioni eseguite, come si può documentare l’ammontare dei compensi percepiti? Ad esempio, con riepiloghi giornalieri o annotazioni? V.P. - TARANTO
Le prestazioni rese dal professionista che colloca inserzioni su piattaforme digitali possono essere annotate (esclusivamente) nel registro dei corrispettivi, in quanto si tratta di servizi che rientrano nel commercio elettronico diretto (articolo 7, comma 2, lettera b, e allegato I, n. 2, lettera h, del regolamento Ue 282/2011).
Tali servizi sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura (ex articolo 22, n. 6–ter. del Dpr 633 del 1972) e, più in generale, dall’obbligo di certificazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi (decreti 27 ottobre 2015 e 10 maggio 2019 del ministero dell’Economia e delle finanze).