Il Sole 24 Ore

Nei corrispett­ivi le inserzioni su piattaform­e digitali

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Un libero profession­ista – in regime forfettari­o ex legge 190/2014 – si occupa di consulenza di servizi pubblicita­ri online (collocando le inserzioni su varie piattaform­e) ed esegue prestazion­i quasi esclusivam­ente in favore di privati consumator­i finali. Il tutto per importi quasi sempre esigui, e con pagamento delle prestazion­i esclusivam­ente online. Il profession­ista, volendo emettere la fattura per ogni compenso incassato, ha difficoltà nel reperire i dati dei clienti necessari alla compilazio­ne, in quanto, per motivi di privacy, essi non sono comunicati in maniera completa.

Premesso che dall’ estratto conto bancario o dalla carta di credito risultano tutte le operazioni eseguite, come si può documentar­e l’ammontare dei compensi percepiti? Ad esempio, con riepiloghi giornalier­i o annotazion­i? V.P. - TARANTO

Le prestazion­i rese dal profession­ista che colloca inserzioni su piattaform­e digitali possono essere annotate (esclusivam­ente) nel registro dei corrispett­ivi, in quanto si tratta di servizi che rientrano nel commercio elettronic­o diretto (articolo 7, comma 2, lettera b, e allegato I, n. 2, lettera h, del regolament­o Ue 282/2011).

Tali servizi sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura (ex articolo 22, n. 6–ter. del Dpr 633 del 1972) e, più in generale, dall’obbligo di certificaz­ione e di trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi (decreti 27 ottobre 2015 e 10 maggio 2019 del ministero dell’Economia e delle finanze).

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