La fattura respinta dalla Pa va comunque contabilizzata
Un soggetto ha emesso una fattura elettronica verso un Comune. Pur essendo formalmente corretta, l’ente locale l’ha respinta. In questo caso, dev’essere comunque contabilizzata o viene equiparata a una fattura scartata?
Considerato poi che la questione ora si protrae per vie legali, se il Comune avesse ragione a non pagare la fattura, si dovrà procedere con l’emissione di una nota di credito?
M.C. - MONZA E BRIANZA
La fattura respinta dal Comune dev’essere contabilizzata. La fattura elettronica si ha per emessa al momento della consegna alla pubblica amministrazione, dopo che il file ha superato i controlli formali e non è stato scartato. L’articolo 2, comma 4, del Dm 3 aprile 2013, n. 55, stabilisce che la fattura elettronica si considera emessa fiscalmente «a fronte del rilascio della ricevuta di consegna». Questa previsione è coerente con l’articolo 21, comma 1, del Dpr 633/1972, secondo il quale la fattura si ha per emessa all’atto della sua «consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente».
Il rilascio, da parte del Sistema di interscambio, della ricevuta di consegna è sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica sia la ricezione da parte della pubblica amministrazione (circolare 1/DF/2014). Per queste ragioni la fattura oggetto del rifiuto della Pa va contabilizzata, non