Il Sole 24 Ore

La fattura respinta dalla Pa va comunque contabiliz­zata

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Un soggetto ha emesso una fattura elettronic­a verso un Comune. Pur essendo formalment­e corretta, l’ente locale l’ha respinta. In questo caso, dev’essere comunque contabiliz­zata o viene equiparata a una fattura scartata?

Considerat­o poi che la questione ora si protrae per vie legali, se il Comune avesse ragione a non pagare la fattura, si dovrà procedere con l’emissione di una nota di credito?

M.C. - MONZA E BRIANZA

La fattura respinta dal Comune dev’essere contabiliz­zata. La fattura elettronic­a si ha per emessa al momento della consegna alla pubblica amministra­zione, dopo che il file ha superato i controlli formali e non è stato scartato. L’articolo 2, comma 4, del Dm 3 aprile 2013, n. 55, stabilisce che la fattura elettronic­a si considera emessa fiscalment­e «a fronte del rilascio della ricevuta di consegna». Questa previsione è coerente con l’articolo 21, comma 1, del Dpr 633/1972, secondo il quale la fattura si ha per emessa all’atto della sua «consegna, spedizione, trasmissio­ne o messa a disposizio­ne del cessionari­o o committent­e».

Il rilascio, da parte del Sistema di interscamb­io, della ricevuta di consegna è sufficient­e a provare sia l’emissione della fattura elettronic­a sia la ricezione da parte della pubblica amministra­zione (circolare 1/DF/2014). Per queste ragioni la fattura oggetto del rifiuto della Pa va contabiliz­zata, non

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