Il Sole 24 Ore

Provvigion­i non soggette all’obbligo di memorizzaz­ione

- A cura di Giuseppe Barbiero

Un soggetto esercita attività di agente e di sub–agente di assicurazi­one, esente da Iva ex articolo 10 del Dpr 633/1972. Emette fattura solo su richiesta del cliente. Se, invece, il cliente non la richiede, le provvigion­i sono liquidate sui fogli cassa, per decadi, e registrate nel libro dei corrispett­ivi.

A questo punto, i corrispett­ivi devono essere inviati telematica­mente all’agenzia delle Entrate?

A.M. - BRESCIA

Poiché le prestazion­i esenti concernent­i le operazioni di assicurazi­one sono esonerate, a norma dell’articolo 2, primo comma, lettera n, del Dpr 696 del 1996, dall’obbligo di certificaz­ione fiscale, le provvigion­i non sono soggette all’obbligo di memorizzaz­ione e di trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi.

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