Il Sole 24 Ore

Niente documenti elettronic­i per chi entra nel regime

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Vorrei sapere se un soggetto che nel 2020 è passato dalla contabilit­à semplifica­ta al regime forfettari­o è obbligato a emettere le fatture in formato elettronic­o, in consideraz­ione del fatto che nel 2019 vi aveva aderito per obbligo normativo.

Nel caso in cui questo soggetto non fosse obbligato e, quindi, potesse emettere fatture cartacee, c’è qualche adempiment­o da fare per svincolars­i dalla fatturazio­ne elettronic­a?

D.L. - TREVISO

Il contribuen­te in regime forfettari­o è esonerato, a norma dell’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/ 2015, dall’obbligo di emissione di fattura in formato elettronic­o fin quando il regime non cessi di avere applicazio­ne: il che si verifica, in base all’articolo 1, comma 71, della legge 190/ 2014, a partire dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti di legge.

La certificaz­ione fiscale degli incassi, obbligator­ia a norma del precedente comma 59 della legge citata, avverrà con emissione di fattura cartacea ( non soggetta a registrazi­one) o, qualora il contribuen­te rientri fra i soggetti di cui all’articolo 22 del Dpr 633 del 1972, mediante memorizzaz­ione e trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi giornalier­i.

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