Niente documenti elettronici per chi entra nel regime
Vorrei sapere se un soggetto che nel 2020 è passato dalla contabilità semplificata al regime forfettario è obbligato a emettere le fatture in formato elettronico, in considerazione del fatto che nel 2019 vi aveva aderito per obbligo normativo.
Nel caso in cui questo soggetto non fosse obbligato e, quindi, potesse emettere fatture cartacee, c’è qualche adempimento da fare per svincolarsi dalla fatturazione elettronica?
D.L. - TREVISO
Il contribuente in regime forfettario è esonerato, a norma dell’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/ 2015, dall’obbligo di emissione di fattura in formato elettronico fin quando il regime non cessi di avere applicazione: il che si verifica, in base all’articolo 1, comma 71, della legge 190/ 2014, a partire dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti di legge.
La certificazione fiscale degli incassi, obbligatoria a norma del precedente comma 59 della legge citata, avverrà con emissione di fattura cartacea ( non soggetta a registrazione) o, qualora il contribuente rientri fra i soggetti di cui all’articolo 22 del Dpr 633 del 1972, mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.