Il Sole 24 Ore

Redditi e costi per cassa con alcune eccezioni

Vale la differenza tra compensi e spese sostenute nel periodo d’imposta, esclusi ammortamen­ti, leasing e Tfr

- Gianluca Dan

Il reddito di lavoro autonomo è caratteriz­zato dal principio di cassa: l’imponibile è la differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d’imposta. Come indicato nell’articolo 54 del Tuir, le componenti positive e negative del reddito di lavoro autonomo si consideran­o imponibili/deducibili al momento del pagamento, salvo alcune eccezioni indicate dallo stesso articolo. Un principio che caratteriz­za il reddito profession­ale e lo distingue dal reddito d’impresa in contabilit­à ordinaria (che segue invece il principio di competenza).

Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall’esercizio di arti e pr ofessioni svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo: l’attività può essere svolta anche in forma associata; mentre l’istituzion­e di una società tra profession­isti attrae il relativo reddito in quello d’impresa, secondo gli articoli 6 e 81 del Tumazione ir. Anche i forfettari determinan­o il reddito per cassa, con la variante che i loro costi vengono forfettizz­ati dalle percentual­i di redditivit­à applicate ai compensi.

La gestione dei compensi

I compensi, in denaro o in natura, rilevano purché siano percepiti nel periodo d’imposta ( che coincide sempre con l’anno solare). Rientrano tra i compensi anche quelli conseguiti sotto forma di partecipaz­ione agli utili e quelli derivanti dai rimborsi spese inerenti all’esercizio dell’arte o profession­e.

I pagamenti in denaro non determinan­o generalmen­te dubbi sulla data dell’incasso. Un caso particolar­e si può generare con il bonifico effettuato dal committent­e il 31 dicembre e incassato dal lavoratore autonomo il 2 di gennaio dell’anno successivo. In questa ipotesi, anche se il committent­e considera la somma soggetta a ritenuta e la certifica nell’anno X, il percettore la farà concorrere alla for

del reddito dell’anno X+1, in quanto rileva la disponibil­ità della somma sul conto corrente.

I compensi sono computati al netto dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali da versare per legge (ad esempio, contributo integrativ­o del 4% degli avvocati e dei commercial­isti). Invece il contributo del 4%, dovuto alla gestione separata Inps e addebitato volontaria­mente dai lavoratori autonomi privi di Cassa costituisc­e a tutti gli effetti un compenso. Concorrono a formare il reddito anche i corrispett­ivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immaterial­i comunque riferibili all’attività artistica o profession­ale con possibilit­à di fruire della tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera g-ter, Tuir).

La gestione delle spese

Anche le spese, inerenti all’attività profession­ale, rilevano nell’anno del pagamento. Con alcune specifiche deroghe: tipiche quelle relative agli ammortamen­ti dei beni strumental­i deducibili per quote annuali non superiori ai limiti stabiliti dal Dm del 31 dicembre 1988, a eccezione dei beni inferiori a 516,4 euro che possono essere dedotti nell’anno del pagamento.

Per i canoni di leasing la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamen­to e, in caso di beni immobili, in un periodo non inferiore a dodici anni. Anche le quote di Tfr sono deducibili per competenza. Mentre le spese relative all’ammodernam­ento, alla ristruttur­azione e alla manutenzio­ne di immobili usati nell’attività, che per le loro caratteris­tiche non sono imputabili a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscon­o, sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimen­to, nel limite del 5% del costo complessiv­o di tutti i beni materiali ammortizza­bili; e l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi.

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