Redditi e costi per cassa con alcune eccezioni
Vale la differenza tra compensi e spese sostenute nel periodo d’imposta, esclusi ammortamenti, leasing e Tfr
Il reddito di lavoro autonomo è caratterizzato dal principio di cassa: l’imponibile è la differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d’imposta. Come indicato nell’articolo 54 del Tuir, le componenti positive e negative del reddito di lavoro autonomo si considerano imponibili/deducibili al momento del pagamento, salvo alcune eccezioni indicate dallo stesso articolo. Un principio che caratterizza il reddito professionale e lo distingue dal reddito d’impresa in contabilità ordinaria (che segue invece il principio di competenza).
Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall’esercizio di arti e pr ofessioni svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo: l’attività può essere svolta anche in forma associata; mentre l’istituzione di una società tra professionisti attrae il relativo reddito in quello d’impresa, secondo gli articoli 6 e 81 del Tumazione ir. Anche i forfettari determinano il reddito per cassa, con la variante che i loro costi vengono forfettizzati dalle percentuali di redditività applicate ai compensi.
La gestione dei compensi
I compensi, in denaro o in natura, rilevano purché siano percepiti nel periodo d’imposta ( che coincide sempre con l’anno solare). Rientrano tra i compensi anche quelli conseguiti sotto forma di partecipazione agli utili e quelli derivanti dai rimborsi spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione.
I pagamenti in denaro non determinano generalmente dubbi sulla data dell’incasso. Un caso particolare si può generare con il bonifico effettuato dal committente il 31 dicembre e incassato dal lavoratore autonomo il 2 di gennaio dell’anno successivo. In questa ipotesi, anche se il committente considera la somma soggetta a ritenuta e la certifica nell’anno X, il percettore la farà concorrere alla for
del reddito dell’anno X+1, in quanto rileva la disponibilità della somma sul conto corrente.
I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali da versare per legge (ad esempio, contributo integrativo del 4% degli avvocati e dei commercialisti). Invece il contributo del 4%, dovuto alla gestione separata Inps e addebitato volontariamente dai lavoratori autonomi privi di Cassa costituisce a tutti gli effetti un compenso. Concorrono a formare il reddito anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale con possibilità di fruire della tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera g-ter, Tuir).
La gestione delle spese
Anche le spese, inerenti all’attività professionale, rilevano nell’anno del pagamento. Con alcune specifiche deroghe: tipiche quelle relative agli ammortamenti dei beni strumentali deducibili per quote annuali non superiori ai limiti stabiliti dal Dm del 31 dicembre 1988, a eccezione dei beni inferiori a 516,4 euro che possono essere dedotti nell’anno del pagamento.
Per i canoni di leasing la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento e, in caso di beni immobili, in un periodo non inferiore a dodici anni. Anche le quote di Tfr sono deducibili per competenza. Mentre le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili usati nell’attività, che per le loro caratteristiche non sono imputabili a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili; e l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi.