Il Sole 24 Ore

Per vitto e alloggio recupero parziale delle spese

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Tra le spese di trasferta vi possono essere anche quelle relative a prestazion­i alberghier­e e a somministr­azione di alimenti e bevande. Le spese di vitto e alloggio sono deducibili nella misura del 75% per un importo totale non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Tali limiti (75% della spesa e 2% dei compensi) non si applicano alle spese relative a prestazion­i alberghier­e e di somministr­azione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o profession­e per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticam­ente in capo al committent­e. Viene consentito di dedurre integralme­nte le spese per vitto e alloggio qualora addebitate al committent­e senza subire una forma di doppia imposizion­e sulla parte non deducibile. L’articolo 54 del Tuir prevede che tutte le spese per l’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamen­te dal committent­e non costituisc­ono compensi in natura per il profession­ista. Non sono invece soggette al limite di deducibili­tà del 75% le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e profession­i, le quali sono deducibili secondo i criteri speciali dettati dall’articolo 95, comma 3, del Tuir, in materia di spese per prestazion­i di lavoro: deduzione per un ammontare giornalier­o non superiore a 180,76 euro, elevato a 258,23 euro per le trasferte all’estero.

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