Per vitto e alloggio recupero parziale delle spese
Tra le spese di trasferta vi possono essere anche quelle relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande. Le spese di vitto e alloggio sono deducibili nella misura del 75% per un importo totale non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Tali limiti (75% della spesa e 2% dei compensi) non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Viene consentito di dedurre integralmente le spese per vitto e alloggio qualora addebitate al committente senza subire una forma di doppia imposizione sulla parte non deducibile. L’articolo 54 del Tuir prevede che tutte le spese per l’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Non sono invece soggette al limite di deducibilità del 75% le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni, le quali sono deducibili secondo i criteri speciali dettati dall’articolo 95, comma 3, del Tuir, in materia di spese per prestazioni di lavoro: deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro, elevato a 258,23 euro per le trasferte all’estero.