In detrazione i pagamenti ai dipendenti e le quote Tfr
Vale sempre il principio di cassa: le somme erogate a terzi sono deducibili al momento del versamento
Una voce rilevante dei costi professionali è rappresentata dai compensi erogati ai terzi che hanno collaborato a vario titolo a generare i compensi del professionista. La deduzione in questione rispetta il principio di cassa per cui tutte le somme erogate a terzi sono deducibili al momento del pagamento.
Per le operazioni eseguite a cavallo dell’anno con mezzi di pagamento diversi dal contante diventa fondamentale capire quando deve intendersi avvenuto il pagamento poiché in quella stessa data scatta la deduzione.
I pagamenti
Con l’aiuto di alcune fonti interpretative e giurisprudenziali possiamo schematizzare l’argomento come segue. Pagamento con assegno bancario. Il momento in cui il pagamento si intende effettuato coincide con la consegna del titolo di credito, e ciò significa che la data in cui materialmente l’assegno viene addebitato non assume rilevanza fiscale. Sul punto la risoluzione 138/09 recita : « …in relazione alla specifica questione prospettata, che riguarda la corretta imputazione temporale di un compenso professionale percepito sotto forma di assegno circolare, si esprime l’avviso che il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d’imposta)». Pagamento con Bonifico . In tal caso la data rilevante è quella in cui la somma è effettivamente transitata dal conto del disponente al conto del beneficiario. La materiale percezione comporta il verificarsi del principio di cassa, come ha ricordato al circolare 38/10. Sul punto, leggendo la questione nell’ottica del lavoratore autonomo che paga il compenso tramite bonifico, è intervenuta anche la Corte di Cassazione, con la sentenza 20033/17 affermando che per l’erogatore del compenso tramite bonifico bancario la data in cui il bonifico è disposto ( cioè ordinato alla banca) non assume alcun rilievo poiché tale disposizione può essere successivamente revocata, prima della data stabilita per il trasferimento materiale del denaro. Pagamento tramite carta di credito. In questo caso il principio di cassa si manifesta con l’addebito della somma , come ha puntualizzato la risoluzione 77/07.
Somme ai dipendenti
Tra i costi per prestazioni di lavoro che il professionista sostiene vi sono senza dubbio le somme erogate ai dipendenti che non fanno eccezione al principio di cassa, nemmeno per il versamento contributivo che sebbene riferito ad una data mensilità (competenza) viene materialmente corrisposto all’ente di previdenza in data successiva.
È importante ricordare che tra i costi per prestazioni di lavoro dipendente ammessi in deduzione vi è anche la quota di Trattamento di fine rapporto maturata nell’anno, ancorché non corrisposta, e ciò rappresenta una legittima eccezione al principio di cassa , sancita in modo esplicito dall’articolo 54, comma 6 del Tuir. Come accade per l’imprenditore individuale non è ammesso in deduzione il costo per prestazioni di lavoro eseguite dal coniuge o dal figlio minore, ma fa eccezione a tale divieto il caso del compenso erogato al coniuge che sia titolare di partita Iva che, in questo ultimo caso risulta deducibile (circolare 25/E/1997).
Acquisto dello studio
Il tema della spesa sostenuta per l’acquisto dello studio professionale è disciplinato dall’aricolo 54 del Tuir solo indirettamente, nel senso che dalla riforma prodotta dalla Manovra Prodi del 2006, la norma citata accoglie al suo interno la tassazione della plusvalenza derivante dalle somme percepite per cessione della clientela, ma nulla dice in merito alla deducibilità del costo sostenuto.
L’agenzia delle Entrate ha analizzato questa vicenda due volte nella prima decade degli anni 2000, e in entrambi i casi confermando che siamo di fronte ad un costo inerente e deducibile seguendo l’ordinario criterio di cassa. Con la risoluzione 108/2002 si afferma esplicitamente: «Si tratta infatti per il professionista che sostiene la spesa per l’acquisizione della nuova clientela di un costo inerente all’esercizio dell’attività professionale, come tale deducibile, in sede di determinazione del reddito, nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 50 del Tuir». Qualche anno dopo nel 2006 è stato invece affrontato il caso di un avvocato che percepiva somme per l’acquisto di un marchio ( marchio di famoso studio legale): ebbene in questo fattispecie l’Agenzia non individua tanto l’acquisto di un bene immateriale, quanto una spesa sostenuta relativa ad un contratto ad effetti obbligatori e come tale deducibile per cassa . Sul punto l’Agenzia afferma: «In mancanza, quindi, di specifiche previsioni al riguardo nel corpo dell’articolo 54 deve, quindi, ritenersi che la deduzione del costo in esame debba essere effettuata, secondo il principio di cassa, nel periodo d’imposta in cui lo stesso è stato sostenuto».
A parere di chi scrive la deduzione del costo di acquisto dello studio professionale nel periodo in cui è stata pagata la somma convenuta , non può comprendere il quantum corrisposto per l’acquisto dei beni strumentali, acquisto che deve seguire la logica del processo di ammortamento, come se fossero acquistati beni strumentali usati.
Bonus adeguamento locali L’articolo 120 del Dl Rilancio istituisce un tax credit imponibile, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di spesa di 80.000 euro (credito massimo 48.000 euro), per sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati in un apposito allegato, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. Nell’allegato sono riportate solamente tre attività di lavoro autonomo contraddistinte dai seguenti codici: 70.90.20 attività di guide e degli accompagnatori turistici, 90.01.01 attività nel campo della recitazione e 90.02.02 attività nel campo della regia.
Bonus sanificazione L’articolo 125 del Dl Rilancio regola il credito d’imposta esentasse per sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione, sempre pari al 60% delle spese agevolabili con limite massimo del credito d’imposta pari a 60.000 euro (spesa massima agevolabile di 100.000 euro). La dotazione prevista è di soli 200 milioni di euro per il 2020. I lavoratori autonomi possono usufruirne per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, detergenti e disinfettanti e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. L’attività di sanificazione deve essere finalizzata a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus e tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. L’ammontare effettivo del tax credit sarà però determinabile solamente quando l’Agenzia delle entrate avrà stimato, con provvedimento da emanare entro l’11 settembre 2020, la percentuale spettante per ciascun beneficiario per il rispetto del limite di spesa.