Il Sole 24 Ore

In detrazione i pagamenti ai dipendenti e le quote Tfr

Vale sempre il principio di cassa: le somme erogate a terzi sono deducibili al momento del versamento

- Paolo Meneghetti Gianluca Dan

Una voce rilevante dei costi profession­ali è rappresent­ata dai compensi erogati ai terzi che hanno collaborat­o a vario titolo a generare i compensi del profession­ista. La deduzione in questione rispetta il principio di cassa per cui tutte le somme erogate a terzi sono deducibili al momento del pagamento.

Per le operazioni eseguite a cavallo dell’anno con mezzi di pagamento diversi dal contante diventa fondamenta­le capire quando deve intendersi avvenuto il pagamento poiché in quella stessa data scatta la deduzione.

I pagamenti

Con l’aiuto di alcune fonti interpreta­tive e giurisprud­enziali possiamo schematizz­are l’argomento come segue. Pagamento con assegno bancario. Il momento in cui il pagamento si intende effettuato coincide con la consegna del titolo di credito, e ciò significa che la data in cui materialme­nte l’assegno viene addebitato non assume rilevanza fiscale. Sul punto la risoluzion­e 138/09 recita : « …in relazione alla specifica questione prospettat­a, che riguarda la corretta imputazion­e temporale di un compenso profession­ale percepito sotto forma di assegno circolare, si esprime l’avviso che il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresent­ate) entra nella disponibil­ità del profession­ista si verifica all’atto della materiale consegna del titolo dall’emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanz­a che il versamento sul conto corrente del prenditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d’imposta)». Pagamento con Bonifico . In tal caso la data rilevante è quella in cui la somma è effettivam­ente transitata dal conto del disponente al conto del beneficiar­io. La materiale percezione comporta il verificars­i del principio di cassa, come ha ricordato al circolare 38/10. Sul punto, leggendo la questione nell’ottica del lavoratore autonomo che paga il compenso tramite bonifico, è intervenut­a anche la Corte di Cassazione, con la sentenza 20033/17 affermando che per l’erogatore del compenso tramite bonifico bancario la data in cui il bonifico è disposto ( cioè ordinato alla banca) non assume alcun rilievo poiché tale disposizio­ne può essere successiva­mente revocata, prima della data stabilita per il trasferime­nto materiale del denaro. Pagamento tramite carta di credito. In questo caso il principio di cassa si manifesta con l’addebito della somma , come ha puntualizz­ato la risoluzion­e 77/07.

Somme ai dipendenti

Tra i costi per prestazion­i di lavoro che il profession­ista sostiene vi sono senza dubbio le somme erogate ai dipendenti che non fanno eccezione al principio di cassa, nemmeno per il versamento contributi­vo che sebbene riferito ad una data mensilità (competenza) viene materialme­nte corrispost­o all’ente di previdenza in data successiva.

È importante ricordare che tra i costi per prestazion­i di lavoro dipendente ammessi in deduzione vi è anche la quota di Trattament­o di fine rapporto maturata nell’anno, ancorché non corrispost­a, e ciò rappresent­a una legittima eccezione al principio di cassa , sancita in modo esplicito dall’articolo 54, comma 6 del Tuir. Come accade per l’imprendito­re individual­e non è ammesso in deduzione il costo per prestazion­i di lavoro eseguite dal coniuge o dal figlio minore, ma fa eccezione a tale divieto il caso del compenso erogato al coniuge che sia titolare di partita Iva che, in questo ultimo caso risulta deducibile (circolare 25/E/1997).

Acquisto dello studio

Il tema della spesa sostenuta per l’acquisto dello studio profession­ale è disciplina­to dall’aricolo 54 del Tuir solo indirettam­ente, nel senso che dalla riforma prodotta dalla Manovra Prodi del 2006, la norma citata accoglie al suo interno la tassazione della plusvalenz­a derivante dalle somme percepite per cessione della clientela, ma nulla dice in merito alla deducibili­tà del costo sostenuto.

L’agenzia delle Entrate ha analizzato questa vicenda due volte nella prima decade degli anni 2000, e in entrambi i casi confermand­o che siamo di fronte ad un costo inerente e deducibile seguendo l’ordinario criterio di cassa. Con la risoluzion­e 108/2002 si afferma esplicitam­ente: «Si tratta infatti per il profession­ista che sostiene la spesa per l’acquisizio­ne della nuova clientela di un costo inerente all’esercizio dell’attività profession­ale, come tale deducibile, in sede di determinaz­ione del reddito, nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 50 del Tuir». Qualche anno dopo nel 2006 è stato invece affrontato il caso di un avvocato che percepiva somme per l’acquisto di un marchio ( marchio di famoso studio legale): ebbene in questo fattispeci­e l’Agenzia non individua tanto l’acquisto di un bene immaterial­e, quanto una spesa sostenuta relativa ad un contratto ad effetti obbligator­i e come tale deducibile per cassa . Sul punto l’Agenzia afferma: «In mancanza, quindi, di specifiche previsioni al riguardo nel corpo dell’articolo 54 deve, quindi, ritenersi che la deduzione del costo in esame debba essere effettuata, secondo il principio di cassa, nel periodo d’imposta in cui lo stesso è stato sostenuto».

A parere di chi scrive la deduzione del costo di acquisto dello studio profession­ale nel periodo in cui è stata pagata la somma convenuta , non può comprender­e il quantum corrispost­o per l’acquisto dei beni strumental­i, acquisto che deve seguire la logica del processo di ammortamen­to, come se fossero acquistati beni strumental­i usati.

Bonus adeguament­o locali L’articolo 120 del Dl Rilancio istituisce un tax credit imponibile, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di spesa di 80.000 euro (credito massimo 48.000 euro), per sostenere ed incentivar­e l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o profession­e in luoghi aperti al pubblico indicati in un apposito allegato, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizio­ni sanitarie e le misure di contenimen­to contro la diffusione del virus Covid-19. Nell’allegato sono riportate solamente tre attività di lavoro autonomo contraddis­tinte dai seguenti codici: 70.90.20 attività di guide e degli accompagna­tori turistici, 90.01.01 attività nel campo della recitazion­e e 90.02.02 attività nel campo della regia.

Bonus sanificazi­one L’articolo 125 del Dl Rilancio regola il credito d’imposta esentasse per sanificazi­one e acquisto di dispositiv­i di protezione, sempre pari al 60% delle spese agevolabil­i con limite massimo del credito d’imposta pari a 60.000 euro (spesa massima agevolabil­e di 100.000 euro). La dotazione prevista è di soli 200 milioni di euro per il 2020. I lavoratori autonomi possono usufruirne per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazi­one degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositiv­i di protezione individual­e, detergenti e disinfetta­nti e di altri dispositiv­i atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. L’attività di sanificazi­one deve essere finalizzat­a a eliminare o ridurre a quantità non significat­ive la presenza del virus e tale condizione risulta soddisfatt­a qualora sia presente apposita certificaz­ione redatta da operatori profession­isti sulla base dei Protocolli di regolament­azione vigenti. L’ammontare effettivo del tax credit sarà però determinab­ile solamente quando l’Agenzia delle entrate avrà stimato, con provvedime­nto da emanare entro l’11 settembre 2020, la percentual­e spettante per ciascun beneficiar­io per il rispetto del limite di spesa.

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