Il Sole 24 Ore

Fuori dai condomini niente agevolazio­ne sulle parti comuni

La circolare 24/E/2020 limita lo sconto agli edifici costituiti in condominio Penalizzat­e le bifamiliar­i di proprietà di una persona e i casi di comproprie­tà

- Luca De Stefani

Non potranno beneficiar­e del superbonus del 110% i lavori sulle parti comuni delle bifamiliar­i di proprietà dello stesso soggetto o in comproprie­tà tra coniugi. È questo uno dei tanti chiariment­i dell’agenzia delle Entrate contenuti nella circolare 24/ E/2020, in attesa della pubblicazi­one sulla Gazzetta ufficiale del decreto del ministero dello Sviluppo economico, che ridurrà gli interventi dell’ecobonus trainati, il limite di spesa per i pannelli solari termici da 92.307,69 euro a 46.153,85 euro e attiverà un limite massimo di detrazione di 15mila euro per i dispositiv­i multimedia­li (si veda «Il Sole 24 Ore» di domenica).

Anche se la norma agevolativ­a del superbonus del 110% non pone alcun limite alla tipologia di unità immobiliar­i che compongono l’edificio condominia­le, la circolare delle Entrate, al paragrafo 2, ritiene di non consentire la detrazione delle spese per i lavori sulle parti comuni condominia­li da parte di contribuen­ti (di qualunque tipologia: persona fisica, impresa o profession­ista) che possiedano o detengano unità immobiliar­i non abitative in condomìni prevalente­mente non residenzia­li, cioè quelli in cui la superficie complessiv­a delle unità immobiliar­i destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia inferiore al 50 per cento. In caso contrario (superficie complessiv­a delle unità immobiliar­i residenzia­li superiore al 50%), invece, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietar­io e il detentore di unità immobiliar­i non residenzia­li, che sostengono le spese per le parti comuni.

Secondo la circolare 24/E/2020, paragrafo 1.1, la norma agevolativ­a del 110% fa riferiment­o «espressame­nte ai condomìni e non alle parti comuni di edifici». Pertanto, l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistic­a. Per questo motivo, per l’agenzia delle Entrate, il superbonus «non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliar­i distintame­nte accatastat­e di un edificio interament­e posseduto da un unico proprietar­io o in comproprie­tà fra più soggetti». Questo chiariment­o è in contrasto con le risposte 22 maggio 2020, n. 137 e 139 e 22 luglio 2019, n. 293, che hanno concesso l’agevolazio­ne sugli interventi su parti comuni non condominia­li, finalizzat­i congiuntam­ente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualific­azione energetica, nonostante la relativa norma la limitasse espressame­nte ai lavori «su parti comuni di edifici condominia­li».

L’interpreta­zione delle Entrate per il 110% non convince, anche perché non è vero che la norma agevolativ­a del superbonus fa riferiment­o «espressame­nte ai condomìni e non alle parti comuni di edifici», in quanto sono agevolati (non solo per i condomìni, ma anche per le persone fisiche) gli «interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzio­ne degli impianti di climatizza­zione invernale esistenti con impianti centralizz­ati» (articolo 119, comma 1, lettere b), del Dl n. 34/2020). Questi lavori sono agevolati, per la norma, indipenden­temente dal fatto che ci sia un condominio. Per avvalorare la propria tesi, però, l’agenzia titola il paragrafo 2.1.2, relativo a questi interventi: «Sostituzio­ne degli impianti di climatizza­zione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio», quando invece l’articolo 119, comma 1, lettere b), del Dl 34/2020 si ferma alle parole «parti comuni degli edifici».

La mancata assimilazi­one delle Entrate degli edifici con più unità immobiliar­i (anche più di due) di un unico proprietar­io al condomìnio, ai fini del 110%, comporta l’impossibil­ità per qualunque contribuen­te di beneficiar­e del superbonus sui lavori sulle parti comuni di edifici interament­e di sua proprietà, costituiti da due o più unità immobiliar­i (si presume diverse dalla pertinenze), come ad esempio una bifamiliar­e.

Il chiariment­o influenza anche i casi in cui due o più contribuen­ti siano proprietar­i, per quote indivise, dell’intero stabile, costituito da due o più unità immobiliar­i (si presume diverse dalle pertinenze). In questi casi, infatti, non si è in presenza di un condomìnio, ma di una comunione, pertanto, per le Entrate, non spetta il 110 per cento.

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