Veicoli fuori uso, tracciati i pezzi di ricambio rimessi sul mercato
Approvati quattro decreti che recepiscono le direttive sugli scarti Nel 2025 stimati risparmi per 12 miliardi sui costi delle materie prime
A distanza di cinque mesi dall’approvazione preliminare del 5 marzo 2020 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 marzo), il Consiglio dei ministri di venerdì 7 agosto ha approvato i quattro decreti legislativi che traducono in via definita sul piano nazionale, le direttive europee che compongono il cosiddetto “pacchetto sull’economia circolare”. Gli argomenti affrontati dai decreti nazionali sono:
veicoli fuori uso (di cui alla direttiva 2018/ 849/ Ue, articolo 1)
pile e accumulatori e relativi rifiuti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche-Raee (di cui alla direttiva 2018/849/Ue, articoli 2 e 3);
discariche ( di cui alla direttiva 2018/ 850/ Ue);
gestione dei rifiuti, imballaggi e relativi rifiuti ( di cui rispettivamente alla direttiva 2018/ 851/Ue 851/ Ue e 2018/ 852/ Ue).
Le modifiche incidono sui seguenti provvedimenti esistenti: Dlgs 209/2003 (veicoli fuori uso); Dlgs 188/2008 (pile e accumulatori); Dlgs 49/2014 (Raee); Dlgs 36/2003 ( discariche); Dlgs 152/ 2006, parte quarta ( rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio).
Le modifiche favoriscono la transizione verso un’economia più circolare e, quindi, più forte perché capace di razionalizzare il ciclo produttivo, dotarsi di innovazione spinta e di recuperare gli scarti. Secondo stime della Commissione Ue, nel 2025 il risparmio di materie prime per l’industria europea potrebbe essere di circa 400 miliardi di euro (il 14% a parità di produzione) e 12 miliardi di euro per l’Italia.
Con riguardo ai veicoli fuori uso (di cui alla direttiva 2018/849/ Ue, articolo 1) il decreto di recepimento modifica il Dlgs 209/ 2003 anche con riferimento alla responsabilità estesa del produttore ( Epr) di cui al decreto di modifica alla parte quarta del Dlgs 152/2006 relativo ai rifiuti (si veda l’altro articolo in pagina).
Con articolate modifiche il testo mira a definire ruoli e responsabilità di produttori, concessionari, gestori degli impianti di demolizione e frantumazione, compresi gli operatori del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo. Il decreto mira anche a tracciare la reimmissione sul mercato di parti di ricambio da trattamento di veicoli fuori uso, nonché a massimizzare il riciclo e il recupero di parti non metalliche.
Un suo pregio risiede senz’altro nell’armonizzazione con la disciplina generale sui rifiuti di cui alla parte quarta del “Codice ambientale”, il che pone fine al doppio binario normativo cui in questi anni si è assistito, con il relativo carico di incertezze applicative.
Raee, pile, batterie, invece, sono oggetto di un diverso decreto legislativo, il quale attua gli articoli 2 e 3 della medesima direttiva 2018/ 849/ Ue e disciplina i nuovi obblighi di informazione introdotti a livello Ue perché le relazioni triennali finora inviate in Europa non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione delle norme in materia.
Per i Raee è previsto che il primo periodo di comunicazione inizi il 1° gennaio 2021 e includa i dati relativi al 2020. Per migliorare l’affidabilità e la comparabilità dei dati trasmessi è richiesta ora anche una relazione di controllo della loro qualità. Nelle more dell’approvazione dello statuto, i nuovi sistemi collettivi Raee possono avviare le attività (compresa l’iscrizione al Registro nazionale dei produttori), in coerenza con lo statuto tipo, decorsi 90 giorni dalla trasmissione dello statuto al ministro dell’Ambiente. Eventuali difformità vanno sanate entro 60 giorni. In difetto, è prevista la cancellazione dal Registro nazionale e la cessazione dell’attività.
Per pile e accumulatori, il ministero dell’Ambiente trasmette alla Commissione Ue, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento di raccolta dati, le informazioni, trasmesse dall’Ispra sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di cui all’Allegato II Parte B, punto 3, del Dlgs 188/ 2008.