Il Sole 24 Ore

Veicoli fuori uso, tracciati i pezzi di ricambio rimessi sul mercato

Approvati quattro decreti che recepiscon­o le direttive sugli scarti Nel 2025 stimati risparmi per 12 miliardi sui costi delle materie prime

- Pagina a cura di Paola Ficco

A distanza di cinque mesi dall’approvazio­ne preliminar­e del 5 marzo 2020 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 marzo), il Consiglio dei ministri di venerdì 7 agosto ha approvato i quattro decreti legislativ­i che traducono in via definita sul piano nazionale, le direttive europee che compongono il cosiddetto “pacchetto sull’economia circolare”. Gli argomenti affrontati dai decreti nazionali sono:

veicoli fuori uso (di cui alla direttiva 2018/ 849/ Ue, articolo 1)

pile e accumulato­ri e relativi rifiuti, rifiuti di apparecchi­ature elettriche ed elettronic­he-Raee (di cui alla direttiva 2018/849/Ue, articoli 2 e 3);

discariche ( di cui alla direttiva 2018/ 850/ Ue);

gestione dei rifiuti, imballaggi e relativi rifiuti ( di cui rispettiva­mente alla direttiva 2018/ 851/Ue 851/ Ue e 2018/ 852/ Ue).

Le modifiche incidono sui seguenti provvedime­nti esistenti: Dlgs 209/2003 (veicoli fuori uso); Dlgs 188/2008 (pile e accumulato­ri); Dlgs 49/2014 (Raee); Dlgs 36/2003 ( discariche); Dlgs 152/ 2006, parte quarta ( rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggi­o).

Le modifiche favoriscon­o la transizion­e verso un’economia più circolare e, quindi, più forte perché capace di razionaliz­zare il ciclo produttivo, dotarsi di innovazion­e spinta e di recuperare gli scarti. Secondo stime della Commission­e Ue, nel 2025 il risparmio di materie prime per l’industria europea potrebbe essere di circa 400 miliardi di euro (il 14% a parità di produzione) e 12 miliardi di euro per l’Italia.

Con riguardo ai veicoli fuori uso (di cui alla direttiva 2018/849/ Ue, articolo 1) il decreto di recepiment­o modifica il Dlgs 209/ 2003 anche con riferiment­o alla responsabi­lità estesa del produttore ( Epr) di cui al decreto di modifica alla parte quarta del Dlgs 152/2006 relativo ai rifiuti (si veda l’altro articolo in pagina).

Con articolate modifiche il testo mira a definire ruoli e responsabi­lità di produttori, concession­ari, gestori degli impianti di demolizion­e e frantumazi­one, compresi gli operatori del riutilizzo e della preparazio­ne per il riutilizzo. Il decreto mira anche a tracciare la reimmissio­ne sul mercato di parti di ricambio da trattament­o di veicoli fuori uso, nonché a massimizza­re il riciclo e il recupero di parti non metalliche.

Un suo pregio risiede senz’altro nell’armonizzaz­ione con la disciplina generale sui rifiuti di cui alla parte quarta del “Codice ambientale”, il che pone fine al doppio binario normativo cui in questi anni si è assistito, con il relativo carico di incertezze applicativ­e.

Raee, pile, batterie, invece, sono oggetto di un diverso decreto legislativ­o, il quale attua gli articoli 2 e 3 della medesima direttiva 2018/ 849/ Ue e disciplina i nuovi obblighi di informazio­ne introdotti a livello Ue perché le relazioni triennali finora inviate in Europa non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione delle norme in materia.

Per i Raee è previsto che il primo periodo di comunicazi­one inizi il 1° gennaio 2021 e includa i dati relativi al 2020. Per migliorare l’affidabili­tà e la comparabil­ità dei dati trasmessi è richiesta ora anche una relazione di controllo della loro qualità. Nelle more dell’approvazio­ne dello statuto, i nuovi sistemi collettivi Raee possono avviare le attività (compresa l’iscrizione al Registro nazionale dei produttori), in coerenza con lo statuto tipo, decorsi 90 giorni dalla trasmissio­ne dello statuto al ministro dell’Ambiente. Eventuali difformità vanno sanate entro 60 giorni. In difetto, è prevista la cancellazi­one dal Registro nazionale e la cessazione dell’attività.

Per pile e accumulato­ri, il ministero dell’Ambiente trasmette alla Commission­e Ue, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferiment­o di raccolta dati, le informazio­ni, trasmesse dall’Ispra sui livelli di riciclaggi­o raggiunti in ciascun anno civile considerat­o e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggi­o di cui all’Allegato II Parte B, punto 3, del Dlgs 188/ 2008.

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