Il Sole 24 Ore

Versamenti sospesi nel lockdown: ecco chi li può spalmare su due anni

Il primo 50% va pagato in una o quattro rate dal 16 settembre

- Giuseppe Morina Tonino Morina

Il decreto Agosto, con la formula « salvo intese tecniche » , prevede, un’ulteriore rateazione dei versamenti sospesi. In pratica, i versamenti agli articoli 126 e 127, del decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio), possono essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospension­e, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021.

I versamenti sospesi di cui agli articoli 126 e 127 riguardano diversi contribuen­ti quali, ad esempio:

 le imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazion­i sportive nazionali, società sportive, profession­istiche e dilettanti­stiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitori­e del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticceri­e, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti; per questi contribuen­ti, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali e dei premi per l’assicurazi­one obbligator­ia; la sospension­e si allunga di ulteriori due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazion­i sportive nazionali, associazio­ni e società sportive, profession­istiche e dilettanti­stiche; sono sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020;

 i contribuen­ti esercenti impresa, arte o profession­e con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019; per questi contribuen­ti, sono sospesi i versamenti da autoliquid­azione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati; all’Iva; ai contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali e ai premi per l’assicurazi­one obbligator­ia;

 i contribuen­ti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019; per questi contribuen­ti, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono assoggetta­ti alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

Con la nuova norma, si può fare l’esempio di un contribuen­te che ha un debito di 48mila euro, che intende pagare a rate. Egli potrà pagare il 50% del debito, cioè 24mila euro, in 4 rate mensili di 6mila euro ciascuna, a partire dal 16 settembre 2020, fino al 16 dicembre 2020; l’altro 50% lo pagherà in 24 rate mensili, di mille euro ciascuna, a partire dal 16 gennaio 2021 ( sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio), fino al 16 dicembre 2022.

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