Imballaggi riutilizzabili con percentuale obbligatoria
Quantità minima annua definita con regolamento a cura del ministero
La progressiva riduzione del ricorso alla discarica è il primo vero passo verso un’economiacircolare dove occorre implementare le azioni indicate dal provvedimento su rifiuti, imballaggi e relativi rifiuti.
Le norme sui rifiuti, infatti, accelerano sulla prevenzione della produzione degli stessi e sul recupero di quelli che ( inevitabilmente) sono prodotti; rafforzano la responsabilità estesa del produttore dei beni da cui si originano i rifiuti e migliorano la tracciabilità di quelli prodotti. C’è contiguità logica nella parte relativa agli imballaggi che prevede prioritariamente la prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio; l’incentivo al riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei relativi rifiuti. Vale a dire, la riduzione dello smaltimento finale.
Nello specifico, sul fronte degli imballaggi e relativi rifiuti ( rifiuti ai quali si applica la disciplina gestionale prevista dalle norme generali, si veda l’altro articolo) la nuova norma ( articolo 3 del decreto legislativo approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri del 7 agosto) introduce finalmente la definizione di imballaggio composito. Ai criteri sui quali si deve modellare la gestione dei rifiuti di imballaggio, si aggiunge l’uso di strumenti economici o altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle indicate nell’allegato L « o altri strumenti e misure appropriate » .
Gli imballaggi devono ora essere etichettati dai loro produttori secondo le modalità stabilite dalle norme Uni applicabili. I produttori, per identificarli e classificarli, devono indicare la natura dei materiali di imballaggio impiegati, sulla base della decisione 97/ 129/ Ce.
Il “restyling” interessa anche il sistema cauzionale per perseguire il quale sono valorizzati gli accordi di programma ( in luogo della pregressa sperimentazione).
Un regolamento ministeriale fisserà la percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.
Gli enti di governo d’ambito territoriale ottimale, se esistenti, oppure i Comuni, entro il 31 ottobre di ogni anno, rendicontano alla Regione e al ministero dell’Ambiente le voci di costo sostenute per ogni materiale ( vetro, carta, metalli, plastica, legno) e tipologia di rifiuto, dimostrando « l’effettivo riciclo, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei servizi resi » .
I costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, del loro trasporto, della cernita e delle altre operazioni preliminari e del trattamento sono posti a carico di produttori e utilizzatori di imballaggi in misura non inferiore all’ 80 per cento. Le somme saranno versate ai bilanci comunali con destinazione vincolata, per coprire parte della tariffa a carico dei cittadini.
L’accordo Anci- Conai amplia i suoi protagonisti e per garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, il Conai e i sistemi autonomi e cauzionali promuovono e stipulano un accordo di programma quadro tra tutti gli operatori del comparto di riferimento ( sistemi collettivi operanti e i gestori delle piattaforme di selezione) con l’Anci, l’Unione province italiane o con gli enti di gestione di ambito territoriale ottimale.
L’accordo continuerà a occuparsi della copertura dei costi, delle modalità di raccolta differenziata e di obblighi e sanzioni per i contraenti.
Gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale o i Comuni, tramite accordi di programma, con i sistemi collettivi, garantiscono la gestione completa della raccolta differenziata delle consuete filiere di materiali di imballaggio ( vetro, carta eccetera) cui si aggiungono tessili, Raee, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili.