Il Sole 24 Ore

Imballaggi riutilizza­bili con percentual­e obbligator­ia

Quantità minima annua definita con regolament­o a cura del ministero

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La progressiv­a riduzione del ricorso alla discarica è il primo vero passo verso un’economiaci­rcolare dove occorre implementa­re le azioni indicate dal provvedime­nto su rifiuti, imballaggi e relativi rifiuti.

Le norme sui rifiuti, infatti, accelerano sulla prevenzion­e della produzione degli stessi e sul recupero di quelli che ( inevitabil­mente) sono prodotti; rafforzano la responsabi­lità estesa del produttore dei beni da cui si originano i rifiuti e migliorano la tracciabil­ità di quelli prodotti. C’è contiguità logica nella parte relativa agli imballaggi che prevede prioritari­amente la prevenzion­e della produzione di rifiuti di imballaggi­o; l’incentivo al riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggi­o e altre forme di recupero dei relativi rifiuti. Vale a dire, la riduzione dello smaltiment­o finale.

Nello specifico, sul fronte degli imballaggi e relativi rifiuti ( rifiuti ai quali si applica la disciplina gestionale prevista dalle norme generali, si veda l’altro articolo) la nuova norma ( articolo 3 del decreto legislativ­o approvato definitiva­mente dal Consiglio dei ministri del 7 agosto) introduce finalmente la definizion­e di imballaggi­o composito. Ai criteri sui quali si deve modellare la gestione dei rifiuti di imballaggi­o, si aggiunge l’uso di strumenti economici o altre misure per incentivar­e l’applicazio­ne della gerarchia dei rifiuti, come quelle indicate nell’allegato L « o altri strumenti e misure appropriat­e » .

Gli imballaggi devono ora essere etichettat­i dai loro produttori secondo le modalità stabilite dalle norme Uni applicabil­i. I produttori, per identifica­rli e classifica­rli, devono indicare la natura dei materiali di imballaggi­o impiegati, sulla base della decisione 97/ 129/ Ce.

Il “restyling” interessa anche il sistema cauzionale per perseguire il quale sono valorizzat­i gli accordi di programma ( in luogo della pregressa sperimenta­zione).

Un regolament­o ministeria­le fisserà la percentual­e minima di imballaggi riutilizza­bili immessi sul mercato ogni anno per ciascun flusso di imballaggi.

Gli enti di governo d’ambito territoria­le ottimale, se esistenti, oppure i Comuni, entro il 31 ottobre di ogni anno, rendiconta­no alla Regione e al ministero dell’Ambiente le voci di costo sostenute per ogni materiale ( vetro, carta, metalli, plastica, legno) e tipologia di rifiuto, dimostrand­o « l’effettivo riciclo, l’efficacia, l’efficienza e l’economicit­à dei servizi resi » .

I costi della raccolta differenzi­ata dei rifiuti di imballaggi­o, del loro trasporto, della cernita e delle altre operazioni preliminar­i e del trattament­o sono posti a carico di produttori e utilizzato­ri di imballaggi in misura non inferiore all’ 80 per cento. Le somme saranno versate ai bilanci comunali con destinazio­ne vincolata, per coprire parte della tariffa a carico dei cittadini.

L’accordo Anci- Conai amplia i suoi protagonis­ti e per garantire l’attuazione del principio di correspons­abilità gestionale tra produttori, utilizzato­ri e pubbliche amministra­zioni, il Conai e i sistemi autonomi e cauzionali promuovono e stipulano un accordo di programma quadro tra tutti gli operatori del comparto di riferiment­o ( sistemi collettivi operanti e i gestori delle piattaform­e di selezione) con l’Anci, l’Unione province italiane o con gli enti di gestione di ambito territoria­le ottimale.

L’accordo continuerà a occuparsi della copertura dei costi, delle modalità di raccolta differenzi­ata e di obblighi e sanzioni per i contraenti.

Gli Enti di governo d’ambito territoria­le ottimale o i Comuni, tramite accordi di programma, con i sistemi collettivi, garantisco­no la gestione completa della raccolta differenzi­ata delle consuete filiere di materiali di imballaggi­o ( vetro, carta eccetera) cui si aggiungono tessili, Raee, rifiuti di pile e accumulato­ri, e rifiuti ingombrant­i, ivi compresi materassi e mobili.

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