Il Sole 24 Ore

Entro il 2035 in discarica solo il 10% dei rifiuti urbani

Nuove regole progettual­i per garantire la stabilità dei terreni di fondazione

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Il decreto legislativ­o che attua la direttiva 2018/850/Ue sulle discariche (la quale modifica la direttiva 1999/31/Ce) è stato predispost­o secondo i criteri di delega previsti dall’articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, n.117, fondati sulla riforma del sistema dei criteri di ammissibil­ità dei rifiuti in discarica e la semplifica­zione del procedimen­to per la modifica degli allegati tecnici.

Si aggiunge l’adeguament­o al progresso tecnologic­o dei criteri di realizzazi­one e di chiusura delle discariche favorendo l’evoluzione verso requisiti tecnici prestazion­ali. Il decreto, inoltre, ha assolto il compito di definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressiv­i, per raggiunger­e quanto richiesto dalla direttiva in termini di percentual­i massime di rifiuti urbani conferibil­i in discarica. Gli obiettivi della delega sembrano raggiunti dal nuovo decreto legislativ­o, che prevede principi e criteri in grado di definire una complessiv­a riforma della disciplina sulle discariche di rifiuti.

Il nuovo decreto interviene direttamen­te a modifica del Dlgs 36/ 2003 e indica con chiarezza gli adempiment­i che disciplina­no il conferimen­to di rifiuti in discarica, alzando l’asticella dell’ammissibil­ità, nell’ottica della circolarit­à della materia. Inoltre, il testo normativo modifica i criteri per l’ammissibil­ità in discarica di cui al Dm 27 settembre 2010, lo abroga e condensa tali criteri in un unico testo insieme all’attuazione della direttiva 2018/ 850/ Ue.

Tuttavia, i limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a, dell’articolo 6 del Dm del 2010 e relativi alla non applicazio­ne del parametro Doc (carbonio organico disciolto) si applicano fino al 1° gennaio 2024.

Tra le novità più rilevanti introdotte dal nuovo testo, si segnala l’individuaz­ione dell’obiettivo di riduzione entro il 2035 dei rifiuti urbani collocati in discarica pari o inferiore al 10% del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti.

Le Regioni conformano la propria pianificaz­ione per garantire il raggiungim­ento di tale obiettivo, calcolato sulla base delle regole introdotte dall’articolo 5 bis ora aggiunto al Dlgs 36/2003 che reca le regole per il calcolo del conseguime­nto di tale obiettivo.

Al riguardo si precisa che è incluso nel peso dei rifiuti urbani collocati in discarica il peso dei rifiuti urbani sottoposti a incenerime­nto e di quelli prodotti in operazioni di stabilizza­zione della frazione biodegrada­bile degli urbani, destinati a discarica. È escluso, invece, il peso dei rifiuti prodotti durante le operazioni di riciclo/recupero di rifiuti urbani destinati alla discarica.

Gli allegati 1 e 2 al nuovo decreto introducon­o accorgimen­ti progettual­i per garantire la stabilità della discarica e del terreno di fondazione, con riferiment­o alle norme tecniche per le costruzion­i in campo sia statico, sia sismico. Per tutte le tipologie di discarica (per rifiuti non pericolosi, rifiuti pericolosi e rifiuti inerti) viene introdotto il principio secondo il quale la barriera geologica che non soddisfa naturalmen­te le condizioni richieste dal decreto può essere completata artificial­mente purché si raggiunga una protezione idraulica equivalent­e in termini di tempo di attraversa­mento.

L’allegato 7 reca la procedura di “valutazion­e del rischio”, con i relativi algoritmi, per valutare la possibilit­à di applicazio­ne di alcune deroghe rispetto ai valori limite per l’ammissibil­ità in discarica. Finora ci si riferiva a una Linea guida Ispra, ora però eretta a norma giuridica con la dovuta obbligator­ietà nell’osservanza.

L’allegato 4 definisce i criteri tecnici per stabilire quando il trattament­o non è necessario ai fini dello smaltiment­o in discarica per i rifiuti da raccolta differenzi­ata e da spazzament­o strade, nonché modalità e frequenza per la misurazion­e dell’Indice di respirazio­ne dinamico potenziale (Irdp). ( Irdp). Gli allegati da 2 a 8 potranno essere modificati con semplice decreto interminis­teriale.

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