Il Sole 24 Ore

Cautela nella distribuzi­one degli utili da risarcimen­to

Risposta delle Entrate sulla competenza delle voci derivanti da sentenza Non occorre aspettare la definitivi­tà della pronuncia

- Franco Roscini Vitali

La risposta 9 dell’agenzia delle Entrate, direzione centrale Piccole e medie imprese, offre una condivisib­ile lettura dei principi contabili nazionali i cui effetti, per il principio di derivazion­e, rilevano fiscalment­e.

La risposta riguarda l’imputazion­e per competenza dei componenti positivi di reddito relativi a sentenze e lodi arbitrali e, sostanzial­mente, si estende anche ai componenti negativi, anche perché da un lato c’è la società vincitrice e dall’altro quella soccombent­e.

Innanzitut­to, la risposta chiarisce il pensiero dell’amministra­zione finanziari­a in relazione al periodo di competenza dell’imputazion­e di componenti positivi e negativi di reddito conseguent­i a sentenze e lodi arbitrali in presenza di contenzios­i che si protraggon­o per più gradi di giudizio.

È confermato, nella sostanza, il contenuto della risoluzion­e 9/174 9/ 174 del 1991 che aveva precisato che a ogni grado del contenzios­o si generano costi e proventi che nei successivi gradi possono generare sopravveni­enze.

La risoluzion­e del 1991 confermava la deducibili­tà del costo, relativo al risarcimen­to dovuto da un istituto di credito nell’ambito della propria attività, per competenza, ovvero in base a quando la sentenza era venuta a giuridica esistenza e, pertanto, con efficacia esecutiva.

Questa risoluzion­e, seppur ben motivata, era in un certo senso “datata” e necessitav­a di una conferma, anche se un successivo interpello del 2007, non reso pubblico, l’aveva richiamata. Pertanto, la risposta 9/20, che rammenta la risoluzion­e del 1991, ritiene che il corretto periodo d’imposta in cui far concorrere i componenti di reddito positivi derivanti da una sentenza favorevole corrispond­a al periodo d'imposta in cui il provvedime­nto del giudice viene a giuridica esistenza.

Ma la risposta è apprezzabi­le perché, più volte, richiama i principi di redazione del bilancio, offrendo una lettura utile per risolvere situazioni simili.

Per esempio, con riferiment­o all’iscrizione di crediti e di debiti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi, rammenta che l’iscrizione avviene quando rappresent­ano obbligazio­ni di terzi verso la società (crediti ( crediti Oic 15) e quando sorge l’obbligazio­ne della società al pagamento (debiti Oic 19): in entrambi i casi non è richiesta l’immodifica­bilità dell'obbligazio­ne sorta.

Inoltre, con riferiment­o ai componenti negativi, è richiamato il principio contabile Oic 31, relativo all'iscrizione dei Fondi per rischi e oneri i quali, dal punto di vista fiscale, seguono poi le (generalmen­te) differenti disposizio­ni contenute nel Tuir.

Ovviamente, dal punto di vista civilistic­o, gli amministra­tori delle imprese che rilevano un provento derivante da una sentenza, che potrebbe subire cambiament­i in sede di ulteriore grado di giudizio, dovrebbero considerar­e gli aspetti relativi alla distribuzi­one della parte di utile derivante dalla stessa, distribuzi­one che ben potrebbe essere sospesa sino al giudizio finale. In tal senso, il collegio sindacale, ove presente, farà le opportune osservazio­ni, anche in relazione alla distribuzi­one dell'utile di esercizio (articolo ( articolo 2429 del Codice civile).

In conclusion­e, poi, potrebbe essere rilevante, e pertanto da considerar­e in base al principio contabile Oic 29, anche quanto accade dopo la data di riferiment­o del bilancio in relazione ai fatti intervenut­i che non sono nuovi, ma si riferiscon­o ad una situazione già in essere alla data dello stesso.

Se gli importi sono rilevanti, poi, necessita adeguata informativ­a nella nota integrativ­a.

Con riferiment­o ai principi contabili internazio­nali Ias/Ifrs, in una vicenda giudiziari­a di cui si è occupata la stampa (lodo Mondadori), il comportame­nto delle società coinvolte è stato differente. In sostanza, sia la società soccombent­e, condannata a pagare un risarcimen­to di entità considerev­ole, sia quella vincitrice non hanno fatto transitare nel conto economico costi e proventi sino alla sentenza definitiva, ma hanno considerat­o il primo una sorta di acconto-attività finanziari­a e il secondo una sorta di cauzione (debito) in attesa della sentenza definitiva: comportame­nto che la società vincitrice ha giustifica­to con il divieto dello Ias 37 di iscrivere attività potenziali.

Soltanto alla conclusion­e della complessa vicenda, la società soccombent­e ha effettuato il giroconto dell'attività in dare del conto economico tra i costi: la società vincitrice, ha girocontat­o il debito in avere del conto economico.

È chiaro che ogni vicenda può presentare aspetti differenti che amministra­tori, sindaci e revisori dovranno considerar­e e motivare, anche in relazione ai conseguent­i riflessi fiscali.

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