Il Sole 24 Ore

Venti giorni per il riesame delle indennità respinte

Si tratta degli assegni da 600-1.000 euro destinati a più categorie di lavoratori

- Matteo Prioschi

Chi si è visto rigettare la domanda per un’indennità da 600- 1.000 euro può presentare domanda all’Inps per chiedere il riesame amministra­tivo e presentare eventuali documenti integrativ­i. La richiesta va fatta entro il 30 agosto o entro 20 giorni dalla conoscenza della reiezione se tale termine cade oltre il 30 agosto.

Con il messaggio 3088/ 2020, l’istituto di previdenza ha comunicato di aver concluso l’esame delle domande relative a diverse tipologie di indennità e che gli esiti sono consultabi­li nella sezione personale del sito internet « indennità 600/ 1.000 euro » sia direttamen­te dall’interessat­o che ha presentato l’istanza o dal patronato a cui si è rivolto.

Come già avvenuto con una prima tranche di indennità e relative domande ( messaggio Inps 2263/2020), l’istituto da una parte ricorda che non è ammesso il ricorso amministra­tivo verso la decisione di rigetto, ma solo quello giurisdizi­onale, dall’altra consente il riesame amministra­tivo su richiesta dell’interessat­o.

In questo caso, le indennità per cui si può chiedere “appello” sono quelle dedicate a:

partite Iva gestione separata Inps, mesi di aprile e maggio; co.co.co, mesi di aprile e maggio; lavoratori autonomi, mese di aprile;

stagionali turismo e terme, mesi di aprile e maggio;

somministr­ati, mesi di aprile e maggio;

lavoratori agricoli, mese di aprile;

lavoratori dello spettacolo, mesi di aprile e maggio;

stagionali (no turismo e terme), intermitte­nti, occasional­i, venditori a domicilio, mesi di marzo, aprile e maggio.

Si tratta dei bonus e relative procedure illustrate dall’Inps stesso nelle circolari 66, 67 e 80 del 2020.

La documentaz­ione integrativ­a può essere inviata usando il link “esiti” all’interno del sito Inps, oppure indirizzan­dole alla casella di posta elettronic­a della sede territoria­le competente riesamebon­us 600. nomesede@ inps. it.

Nel messaggio c’è un lungo elenco di codici ( oltre trenta) che identifica­no i motivi della non ammissione, la motivazion­e e la relativa documentaz­ione che si deve presentare in fase di riesame. Inoltre vengono fornite alle sedi le indicazion­i da seguire per la gestione dei controlli supplement­ari. Ad esempio, per i liberi profession­isti della gestione separata, viene ricordato che la riduzione del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto a quello del 2019 può essersi realizzata anche rispetto a un reddito derivante da un’altra attività, diversa da quella inerente la gestione separata, qualora il profession­ista in passato abbia svolto un lavoro differente.

Sempre per la gestione separata, viene precisato che sono escluse dall’indennità le figure non espressame­nte previste dai decreti e quindi i titolari di cariche sociali, i componenti di collegi e commission­i, gli associati in partecipaz­ione, i collaborat­ori della pubblica amministra­zione.

Quanto agli stagionali di turismo e terme, invece, è stata considerat­a cessazione del rapporto di lavoro non involontar­ia quella classifica­ta in Unilav con i codici relativi a dimissioni, dimissioni durante il periodo di prova, e per altro motivo.

Altre indicazion­i contenute nel messaggio riguardano i lavoratori dello spettacolo, i somministr­ati, gli stagionali di settori diversi da turismo e terme, gli intermitte­nti, gli autonomi occasional­i e i venditori a domicilio.

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