All’insider secondario detenzione fino a dieci anni
Approvata dal Governo la proposta di riforma per evitare l’infrazione Ue Inasprimento di pena per chi usa l’informazione e per tutte le negoziazioni
Sanzioni più pesanti e colpito anche l’insider secondario. Tutto per scongiurare la procedura d’infrazione aperta dalla Commissione europea circa un anno fa per il mancato recepimento della direttiva Mad II sulle misure penali per abusi di mercato.
Il Governo scopre le carte e riforma uno dei più “classici” reati finanziari. Nella legge Europea, ora all’esame del Parlamento, dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri, si colpisce la condotta di chi utilizza l’informazione privilegiata di cui è entrato in possesso senza le distinzioni che tuttora il Tuf prevede, per effetto delle quali l’insider secondario può essere considerato penalmente responsabile solo a titolo di concorso nel reato proprio di abuso di informazioni privilegiate o di favoreggiamento; sino a oggi infatti la condotta è sanzionabile solo sul piano amministrativo.
Ora la legge europea introduce una pena pesante, sia pure un po’ più lieve rispetto a quella dell’insider primario, di chi cioè utilizza informazioni privilegiate infrangendo gli obblighi di fedeltà e riservatezza impostigli dalla particolare posizione rivestita.
Così la pena detentiva viene determinata tra un minimo di un anno e 6 mesi e un massimo di dieci anni, e la multa compresa tra un minimo di 20mila euro e un massimo di due milioni e 500mila euro.
Ma l’intervento normativo stabilisce una stretta sul versante penale anche per una serie di condotte che fino ad ora sono state affrontate in maniera troppo blanda e poco in linea con la direttiva. Si tratta della punibilità solo a titolo di contravvenzione, decisa solo
Con la legge Europea appena approvata dal Consiglio dei ministri si stabilisce per la prima volta l’espressa punibilità dell’insider secondario, di colui cioè che utilizza l’informazione privilegiata non essendone entrato in possesso in violazione degli obblighi di riservatezza che caratterizzano specifiche posizioni societarie
In vista anche l’allargamento della pene detentiva previste l’abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato a tutte le fattispecie di negoziazione indipendentemente dalla sede delle operazioni due anni fa dal decreto legislativo 107/18, per abuso di informazioni privilegiate oltre che delle condotte che hanno per oggetto strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione(Mtf) anche di altri Paesi dell’Unione europea, anche delle condotte relative a strumenti finanziari negoziati su sistemi organizzati di negoziazione (Otf) e delle condotte relative a strumenti finanziari non quotati in sede di negoziazione, ma i cui prezzi dipendono da quelli di strumenti ammessi alla negoziazione. In questo catalogo rientrano infine anche le operazioni effettuate su strumenti finanziari fuori da sedi di negoziazione (Otc).
Una scelta, quella del legislatore italiano che viene ora considerata non in sintonia con la direttiva che impedisce una differenziazione della qualificazione del reato a seconda della sede di negoziazione degli strumenti finanziari. Così le sanzioni penali, da uno a sei anni, già previste dagli articoli 184 e 185 del Tuf devono essere estese a tutti i casi di negoziazione.