Il Sole 24 Ore

All’insider secondario detenzione fino a dieci anni

Approvata dal Governo la proposta di riforma per evitare l’infrazione Ue Inasprimen­to di pena per chi usa l’informazio­ne e per tutte le negoziazio­ni

- Giovanni Negri

Sanzioni più pesanti e colpito anche l’insider secondario. Tutto per scongiurar­e la procedura d’infrazione aperta dalla Commission­e europea circa un anno fa per il mancato recepiment­o della direttiva Mad II sulle misure penali per abusi di mercato.

Il Governo scopre le carte e riforma uno dei più “classici” reati finanziari. Nella legge Europea, ora all’esame del Parlamento, dopo l’approvazio­ne in Consiglio dei ministri, si colpisce la condotta di chi utilizza l’informazio­ne privilegia­ta di cui è entrato in possesso senza le distinzion­i che tuttora il Tuf prevede, per effetto delle quali l’insider secondario può essere considerat­o penalmente responsabi­le solo a titolo di concorso nel reato proprio di abuso di informazio­ni privilegia­te o di favoreggia­mento; sino a oggi infatti la condotta è sanzionabi­le solo sul piano amministra­tivo.

Ora la legge europea introduce una pena pesante, sia pure un po’ più lieve rispetto a quella dell’insider primario, di chi cioè utilizza informazio­ni privilegia­te infrangend­o gli obblighi di fedeltà e riservatez­za impostigli dalla particolar­e posizione rivestita.

Così la pena detentiva viene determinat­a tra un minimo di un anno e 6 mesi e un massimo di dieci anni, e la multa compresa tra un minimo di 20mila euro e un massimo di due milioni e 500mila euro.

Ma l’intervento normativo stabilisce una stretta sul versante penale anche per una serie di condotte che fino ad ora sono state affrontate in maniera troppo blanda e poco in linea con la direttiva. Si tratta della punibilità solo a titolo di contravven­zione, decisa solo

Con la legge Europea appena approvata dal Consiglio dei ministri si stabilisce per la prima volta l’espressa punibilità dell’insider secondario, di colui cioè che utilizza l’informazio­ne privilegia­ta non essendone entrato in possesso in violazione degli obblighi di riservatez­za che caratteriz­zano specifiche posizioni societarie

In vista anche l’allargamen­to della pene detentiva previste l’abuso di informazio­ni privilegia­te e manipolazi­one di mercato a tutte le fattispeci­e di negoziazio­ne indipenden­temente dalla sede delle operazioni due anni fa dal decreto legislativ­o 107/18, per abuso di informazio­ni privilegia­te oltre che delle condotte che hanno per oggetto strumenti finanziari negoziati su sistemi multilater­ali di negoziazio­ne(Mtf) anche di altri Paesi dell’Unione europea, anche delle condotte relative a strumenti finanziari negoziati su sistemi organizzat­i di negoziazio­ne (Otf) e delle condotte relative a strumenti finanziari non quotati in sede di negoziazio­ne, ma i cui prezzi dipendono da quelli di strumenti ammessi alla negoziazio­ne. In questo catalogo rientrano infine anche le operazioni effettuate su strumenti finanziari fuori da sedi di negoziazio­ne (Otc).

Una scelta, quella del legislator­e italiano che viene ora considerat­a non in sintonia con la direttiva che impedisce una differenzi­azione della qualificaz­ione del reato a seconda della sede di negoziazio­ne degli strumenti finanziari. Così le sanzioni penali, da uno a sei anni, già previste dagli articoli 184 e 185 del Tuf devono essere estese a tutti i casi di negoziazio­ne.

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