Il Sole 24 Ore

Contribuen­ti Isa alla cassa per i versamenti di Redditi e Irap

Entro giovedì 20 saldo imposte e contributi 2019 e primo acconto 2020 I pagamenti andranno effettuati aggiungend­o la mini-mora dello 0,40%

- G. Morina e T. Morina

Le proroghe concesse dal Governo, a seguito dell'emergenza Covid– 19 costituisc­ono un ginepraio difficilme­nte comprensib­ile, che mette a rischio la corretta individuaz­ione delle scadenze.

Per i contribuen­ti Isa e soggetti “collegati”, scade giovedì 20 agosto il termine per versare il saldo delle imposte sui redditi, dell'Irap e dei contributi per il 2019 e la prima rata di acconto per il 2020, con lo 0,40% in più. Questa scadenza riguarda i contribuen­ti Isa che non hanno eseguito i pagamenti entro il 20 luglio 2020, a seguito della mini – proroga disposta dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 giugno 2020, che ha differito al 20 luglio i versamenti in scadenza il 30 giugno, e, di conseguenz­a, la scadenza del 30 luglio, con lo 0,40% in più, si è allungata al 20 agosto.

La mini – proroga riguarda solo i contribuen­ti che applicano gli indici sintetici di affidabili­tà fiscale (Isa) o che presentano cause di esclusione o di inapplicab­ilità dagli stessi, e gli altri “collegati” agli Isa, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabi­lità limitata in trasparenz­a o i collaborat­ori di imprese familiari, nonché i contribuen­ti forfettari e i minimi.

Il saldo annuale Iva per il 2019 può essere versato entro i termini previsti per i pagamenti dei Redditi 2020, per il 2019, applicando la maggiorazi­one dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020. I contribuen­ti che non hanno pagato il saldo Iva del 2019 devono prima verificare se hanno diritto a qualche proroga, per evitare la maggiorazi­one dello 0,40 per cento. Tra i contribuen­ti che benefician­o della proroga del saldo Iva 2019 rientrano, ad esempio, gli esercenti impresa, arte o profession­e con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, per i quali sono stati sospesi i versamenti da autoliquid­azione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi:

alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

all'Iva, e, quindi, anche al saldo Iva 2019, in scadenza ordinaria al 16 marzo 2020;

ai contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali e ai premi per l'assicurazi­one obbligator­ia.

La sospension­e dei versamenti beneficia di una ulteriore proroga con frazioname­nto dei pagamenti. Il decreto di agosto, infatti, prevede che i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto legge 34/2020, cosiddetto decreto “rilancio”, possono essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospension­e, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021, sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio.

I contribuen­ti, che non benefician­o di alcuna delle proroghe disposte a seguito del coronaviru­s, possono, ad esempio:

avere versato il saldo Iva 2019 entro il 16 marzo 2020 in unica soluzione;

rateare l'Iva a saldo 2019 e non rateare uno o più dei versamenti dei Redditi 2020.

Si ricorda che, per il pagamento del saldo Iva differito è dovuta la maggiorazi­one dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2020 e per la rateazione sono dovuti gli interessi dello 0,33% mensile. Resta fermo che non è dovuta alcuna maggiorazi­one dai contribuen­ti che hanno diritto alla proroga, nel rispetto del principio che «la proroga è gratuita». Resta anche fermo che, in caso di compensazi­one di debiti con i crediti dei Redditi 2020, se i crediti superano i debiti, la maggiorazi­one dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostament­o del saldo Iva dal 16 marzo 2020. Se i debiti del saldo Iva 2019 sono superiori ai crediti dei Redditi, lo 0,40% si applica sulla differenza.

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