Il Sole 24 Ore

Autotraspo­rto, manca il valore della deduzione forfettari­a

L’agevolazio­ne spetta alle imprese individual­i e alle società di persone L’importo deve essere determinat­o dal ministero dell’Economia

- Caputo e Tosoni

Versamento delle imposte nell’incertezza per gli autotraspo­rtatori: non è stato infatti ancora pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che definisce le deduzioni spettanti, per il periodo di imposta 2019, ai fini della determinaz­ione del reddito.

L’agevolazio­ne è prevista dal comma 5 dell’articolo 66 del Tuir il quale riconosce, alle imprese autorizzat­e all’autotraspo­rto di merci per conto di terzi alcune deduzioni forfetarie per le spese non documentat­e.

Sono beneficiar­i della deduzione le imprese individual­i e le società di persone in regime di contabilit­à semplifica­ta oppure ordinaria per opzione; restano invece in ogni caso escluse le imprese in contabilit­à ordinaria per obbligo.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazi­one del trasporto, indipenden­temente dal numero di viaggi effettuati. Il contribuen­te che se ne avvale deve predisporr­e e conservare un prospetto recante l’indicazion­e dei viaggi effettuati, la durata, le località di destinazio­ne e gli estremi dei documenti relativi alla merce ( Ddt, fatture).

Il comma 5 dell'articolo 66 prevede la deduzione, pari a 7,75 euro, per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti) ovvero pari a 15,49 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito; tuttavia, questi importi sono superati e le misure di riferiment­o vanno ricercate altrove.

Infatti, dal 2016, la legge di Bilancio 208/15, con il comma 652, ha rivisto il regime delle deduzioni prevedendo, a tal fine, che queste spettino in un’unica misura per i trasporti effettuati personalme­nte dall’imprendito­re oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35% dell’importo così definito, per i trasporti personalme­nte effettuati dall'imprendito­re all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo. Viene quindi eliminato il riferiment­o ai confini regionali.

La misura effettiva della deduzione spettante, che tiene conto degli stanziamen­ti previsti, viene comunicata annualment­e con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze e con comunicato stampa dell’agenzia delle Entrate.

Tuttavia, per l’anno 2019, il decreto non è ancora stato pubblicato.

La mancanza di questo dato rende impossibil­e per gli autotraspo­rtatori la determinaz­ione delle imposte dovute la cui scadenza, si ricorda, era prevista per lo scorso 20 luglio senza maggiorazi­oni ed entro il 20 agosto maggiorand­o però le somme da versare dello 0,40 per cento. In assenza del provvedime­nto i trasportat­ori saranno costretti e recuperare in futuro in compensazi­one il maggior versamento dell’Irpef a debito.

Con riferiment­o alle modalità di compilazio­ne della dichiarazi­one dei redditi, si ricorda che la deduzione forfetaria va riportata nel rigo RG22 utilizzand­o i codici 16 ( trasporti nel comune) e 17 (trasporti ( trasporti fuori dal Comune); i soggetti in contabilit­à ordinaria per opzione devono indicarla nel rigo RF55 utilizzand­o i codici 43 e 44./

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