Assicurazioni, debutta lo stress test per la polizza
I provvedimenti di Ivass e Consob di attuazione della direttiva Ue Sono stati regolamentati iter di approvazione e monitoragggio post vendita
Ivass e Consob hanno messo in piedi un set regolamentare a completamento delle regole di derivazione europea sulla distribuzione assicurativa ( direttiva Ue 2016/ 97, attuata con decreto legislativo 68/ 2018) e sul governo e controllo del prodotto per le imprese e i distributori assicurativi ( regolamento Ue 2017/ 2358 che integra la direttiva; si veda « Il Sole 24 Ore » del 5 agosto).
I prodotti regolamentati
Il focus è sui prodotti assicurativi di investimento ( Ibips), nei quali il rischio è in parte assunto anche dall'assicurato ( quale possibilità di mancato recupero integrale del capitale investito nel premio), con caratteristiche analoghe allo strumento finanziario. È il caso, ad esempio, delle polizze conosciute come unit- linked, nelle quali il premio versato è investito e rimborsato in misura dipendente dall'andamento di titoli collegati e dove, come riconosciuto anche dalla Corte di cassazione ( 6319/ 2019), sulla causa assicurativa può finire per prevalere quella finanziaria.
Il ruolo delle Autorità
Per tale ragione, il nuovo regolamento Consob è stato emanato in parallelo a quello Ivass, e le due Autorità hanno lavorato in coordinamento, al fine di predisporre regole il più possibile uniformi per i diversi canali di vendita.
Quanto alle autorità, nella nostra architettura istituzionale, Consob è competente a vigilare sulla distribuzione di tutti gli Ibip ( Insurance insurancebased investment products) effettuata dai soggetti iscritti nella sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, mentre l'Ivass è competente a vigilare sulla distribuzione di Ibip effettuata in via diretta dalle imprese di assicurazione o dagli altri intermediari assicurativi.
I destinatari
Quanto ai soggetti destinatari, al fine di individuare i soggetti la cui attività di distribuzione di Ibip è assoggettata alla vigilanza della Consob, nel Tuf è stata introdotta la definizione di « soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa » ( articolo 1, comma 1, lettera w- bis)), intendendosi per tali « gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005 » .
Il contenuto
Quanto al contenuto della disciplina, essa affronta essenzialmente due profili.
Il primo è quello del prodotto assicurativo adeguato/ appropriato ( provvedimento Ivass 97 del 4 agosto 2020 sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo, “regolamento distribuzione”, che modifica il precedente regolamento 40/ 2018; delibera Consob 21466) e dell'attività dei produttori e distributori del prodotto assicurativo ( regolamento Ivass 45 del 4 agosto 2020 sul governo e controllo dei prodotti assicurativi, “regolamento Pog”).
Sull'adeguatezza del prodotto, il regolamento Pog dettaglia la disciplina del processo di approvazione del prodotto assicurativo, già introdotto dal Dlgs 68/ 2018 nel Codice delle assicurazioni private, e di successivo monitoraggio dello stesso, previsti dal Regolamento Ue 2017/ 2358. Si tratta di una vera e propria procedura di “stress test” del prodotto assicurativo, che ogni compagnia è tenuta ad elaborare e sottoporre all'Ivass.
Nell'ambito della procedura, la compagnia dovrà identificare il mercato di riferimento ( cioè il gruppo di clienti) cui è destinato il prodotto assicurativo e a tal fine tenere conto anche delle “tipologie di clienti” cui è rivolto il prodotto, « i rischi cui sono esposte le tipologie di clienti » , « le esigenze e gli obiettivi dei clienti cui è rivolto il prodotto » .
Il regolamento distribuzione impone poi alle compagnie assicurative di tenere conto nella valutazione del rischio compliance anche del rispetto delle norme relative al processo di governo e controllo dei prodotti assicurativi.
Per i prodotti assicurativi di investimento, la compagnia sarà anche tenuta a valutare che i costi e gli oneri non compromettano le aspettative di rendimento del prodotdi investimento assicurativo, oltre a non rappresentare una minaccia per l'integrità e il buon funzionamento dei mercati.
Dopo la vendita
Post vendita, il regolamento Pog definisce nel dettaglio gli obblighi di monitoraggio e revisione dei prodotti assicurativi, comprese la verifica della correttezza delle valutazioni anteriori alla commercializzazione del prodotto e della congruità dei canali di vendita e soprattutto la distribuzione tramite gli intermediari assicurativi a titolo accessorio. Si determina così una operatività della compagnia sui prodotti venduti che va ben oltre le vicende del singolo contratto, sino a giungere all'adozione di “misure appropriate e correttive” anche consistenti nelle “modifica del prodotto assicurativo”.
Si tende in tal modo a garantire una costante coerenza del prodotto “con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento” ( così il regolamento Ue 2017/ 2358).