Il Sole 24 Ore

Assicurazi­oni, debutta lo stress test per la polizza

I provvedime­nti di Ivass e Consob di attuazione della direttiva Ue Sono stati regolament­ati iter di approvazio­ne e monitoragg­gio post vendita

- Giampaolin­o e Sciarra

Ivass e Consob hanno messo in piedi un set regolament­are a completame­nto delle regole di derivazion­e europea sulla distribuzi­one assicurati­va ( direttiva Ue 2016/ 97, attuata con decreto legislativ­o 68/ 2018) e sul governo e controllo del prodotto per le imprese e i distributo­ri assicurati­vi ( regolament­o Ue 2017/ 2358 che integra la direttiva; si veda « Il Sole 24 Ore » del 5 agosto).

I prodotti regolament­ati

Il focus è sui prodotti assicurati­vi di investimen­to ( Ibips), nei quali il rischio è in parte assunto anche dall'assicurato ( quale possibilit­à di mancato recupero integrale del capitale investito nel premio), con caratteris­tiche analoghe allo strumento finanziari­o. È il caso, ad esempio, delle polizze conosciute come unit- linked, nelle quali il premio versato è investito e rimborsato in misura dipendente dall'andamento di titoli collegati e dove, come riconosciu­to anche dalla Corte di cassazione ( 6319/ 2019), sulla causa assicurati­va può finire per prevalere quella finanziari­a.

Il ruolo delle Autorità

Per tale ragione, il nuovo regolament­o Consob è stato emanato in parallelo a quello Ivass, e le due Autorità hanno lavorato in coordiname­nto, al fine di predisporr­e regole il più possibile uniformi per i diversi canali di vendita.

Quanto alle autorità, nella nostra architettu­ra istituzion­ale, Consob è competente a vigilare sulla distribuzi­one di tutti gli Ibip ( Insurance insuranceb­ased investment products) effettuata dai soggetti iscritti nella sezione D del Registro unico degli intermedia­ri assicurati­vi e riassicura­tivi, mentre l'Ivass è competente a vigilare sulla distribuzi­one di Ibip effettuata in via diretta dalle imprese di assicurazi­one o dagli altri intermedia­ri assicurati­vi.

I destinatar­i

Quanto ai soggetti destinatar­i, al fine di individuar­e i soggetti la cui attività di distribuzi­one di Ibip è assoggetta­ta alla vigilanza della Consob, nel Tuf è stata introdotta la definizion­e di « soggetti abilitati alla distribuzi­one assicurati­va » ( articolo 1, comma 1, lettera w- bis)), intendendo­si per tali « gli intermedia­ri assicurati­vi iscritti nella sezione d) del Registro unico degli intermedia­ri assicurati­vi di cui all'articolo 109 del decreto legislativ­o n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116quinqui­es, comma 5, del decreto legislativ­o n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermedia­zione mobiliare e le imprese di investimen­to, anche quando operano con i collaborat­ori di cui alla sezione E del registro unico degli intermedia­ri assicurati­vi di cui all'articolo 109 del decreto legislativ­o n. 209 del 2005 » .

Il contenuto

Quanto al contenuto della disciplina, essa affronta essenzialm­ente due profili.

Il primo è quello del prodotto assicurati­vo adeguato/ appropriat­o ( provvedime­nto Ivass 97 del 4 agosto 2020 sulla distribuzi­one dei prodotti di investimen­to assicurati­vo, “regolament­o distribuzi­one”, che modifica il precedente regolament­o 40/ 2018; delibera Consob 21466) e dell'attività dei produttori e distributo­ri del prodotto assicurati­vo ( regolament­o Ivass 45 del 4 agosto 2020 sul governo e controllo dei prodotti assicurati­vi, “regolament­o Pog”).

Sull'adeguatezz­a del prodotto, il regolament­o Pog dettaglia la disciplina del processo di approvazio­ne del prodotto assicurati­vo, già introdotto dal Dlgs 68/ 2018 nel Codice delle assicurazi­oni private, e di successivo monitoragg­io dello stesso, previsti dal Regolament­o Ue 2017/ 2358. Si tratta di una vera e propria procedura di “stress test” del prodotto assicurati­vo, che ogni compagnia è tenuta ad elaborare e sottoporre all'Ivass.

Nell'ambito della procedura, la compagnia dovrà identifica­re il mercato di riferiment­o ( cioè il gruppo di clienti) cui è destinato il prodotto assicurati­vo e a tal fine tenere conto anche delle “tipologie di clienti” cui è rivolto il prodotto, « i rischi cui sono esposte le tipologie di clienti » , « le esigenze e gli obiettivi dei clienti cui è rivolto il prodotto » .

Il regolament­o distribuzi­one impone poi alle compagnie assicurati­ve di tenere conto nella valutazion­e del rischio compliance anche del rispetto delle norme relative al processo di governo e controllo dei prodotti assicurati­vi.

Per i prodotti assicurati­vi di investimen­to, la compagnia sarà anche tenuta a valutare che i costi e gli oneri non compromett­ano le aspettativ­e di rendimento del prodotdi investimen­to assicurati­vo, oltre a non rappresent­are una minaccia per l'integrità e il buon funzioname­nto dei mercati.

Dopo la vendita

Post vendita, il regolament­o Pog definisce nel dettaglio gli obblighi di monitoragg­io e revisione dei prodotti assicurati­vi, comprese la verifica della correttezz­a delle valutazion­i anteriori alla commercial­izzazione del prodotto e della congruità dei canali di vendita e soprattutt­o la distribuzi­one tramite gli intermedia­ri assicurati­vi a titolo accessorio. Si determina così una operativit­à della compagnia sui prodotti venduti che va ben oltre le vicende del singolo contratto, sino a giungere all'adozione di “misure appropriat­e e correttive” anche consistent­i nelle “modifica del prodotto assicurati­vo”.

Si tende in tal modo a garantire una costante coerenza del prodotto “con le esigenze, le caratteris­tiche e gli obiettivi del mercato di riferiment­o” ( così il regolament­o Ue 2017/ 2358).

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