Voto, via all’election day del 20 e 21 settembre
Inammissibili i conflitti su referendum e regionali Voto il 20-21 settembre
Via all’election day del 20 e 21 settembre. La Consulta dichiara inammissibili i 4 conflitti di attribuzione sollevati sul taglio dei parlamentari e sul relativo referendum e sull’ abbinamento della consultazione con le elezioni per il rinnovo di sette Consigli regionali .
Cadono gli ostacoli all’election day. Che a questo punto, i prossimi 20 e 21 settembre, vedrà accorpato il referendum sul taglio dei parlamentari alle elezioni per il rinnovo di 7 consigli regionali. La Corte costituzionale ha infatti respinto, decisione annunciata ieri per comunicato e ordinanze depositate oggi, i 4 conflitti di attribuzione che, da vari soggetti e sotto una pluralità di punti di vista, contestavano l’abbinamento, ma soprattutto la riduzione del numero di deputati e senatori. Soddisfatto il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D’Incà per il quale l’election day è «la migliore opzione per garantire la maggiore affluenza alle urne, limitare la chiusura delle scuole e garantire un voto in sicurezza».
Nessuno dei 4 conflitti ha superato il crinale dell’ammissibilità, soprattutto per difetto di legittimità dei proponenti, e la Corte, per ora in un comunicato ne ha spiegato le ragioni. Quanto al conflitto sollevato dal Comitato promotore del referendum sul testo di legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, con oggetto l’abbinamento delle due votazioni, disposto dal decreto legge n. 26 del 2020 e dal Dpr 17 luglio 2020, per la Consulta, giudice relatore Giuliano Amato, il Comitato promotore non ha legittimazione soggettiva a sollevarlo visto che la Costituzione non gli attribuisce una funzione generale di tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell’intero corpo elettorale.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile (relatore Giovanni Amoroso) il ricorso proposto dalla Regione Basilicata che lamentava la sottorappresentazione nel rapporto tra numero di parlamentari e di abitanti. La Corte, in linea con la propria giurisprudenza, ha infatti escluso la legittimazione soggettiva degli enti territoriali, in generale, e della Regione, in particolare, perché non rappresentano un potere dello Stato sulla base dell’articolo 134 della Costituzione.
Netta la bocciatura del ricorso presentato dal senatore ex 5 Stelle Gregorio De Falco nei confronti del Senato, del Governo e del Presidente della Repubblica. La Corte (relatore Nicolò Zanon) ha ritenuto infatti che esponesse, «in modo confuso e incoerente, critiche alla legge elettorale, alla riforma costituzionale, all’accorpamento delle consultazioni, all’utilizzo dei decreti legge e, infine, al procedimento di conversione in legge degli stessi, sovrapponendo argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti».
Infine, è stato considerato inammissibile anche il conflitto promosso dall’Associazione +Europa, nella sua veste di partito politico. E proprio la natura di partito e non di potere dello Stato è stata alla base del giudizio della Corte (relatrice Daria De Pretis). A venire contestata in particolare era la previsione (contenuta nel decreto legge n. 26 del 2020) che riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per presentare liste e candidature nelle elezioni regionali. Secondo +Europa, evitando di prevedere, a favore dei partiti già presenti in Parlamento, una deroga all’obbligo della raccolta delle sottoscrizioni, il legislatore avrebbe leso le sue attribuzioni costituzionali di partito politico.