Più tempo per i versamenti ma con alto rischio di errore
Pagamenti sospesi nel lockdown recuperabili in due tranche: il primo 50% in unica soluzione o in quattro rate dal 16 settembre, l’altro 50% in 24 mesi dal 16 gennaio 2021
Il decreto Agosto - approvato «salvo intese tecniche» dal Consiglio dei ministri e in attesa di approdare in «Gazzetta Ufficiale » - riscrive nuovamente il calendario fiscale. L’intervento principale (ci sono anche quelli sul secondo acconto per Isa e forfettari e sulla riscossione che saranno oggetto delle pagine successive di questo speciale) riguarda i versamenti sospesi durante il lockdown, ossia quelli individuati dagli articoli 126 e 127 dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio). Di fatto, si stabilisce un doppio binario che, però, potrebbe nascondere più di un’insidia per i contribuenti interessati. Con il nuovo decreto i pagamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021. Un meccanismo che impone, quindi, una corretta individuazione degli importi dovuti e una conseguente corretta ripartizione lungo il doppio binario, in modo da evitare di incappare in future contestazioni da parte dell’agenzia delle Entrate con l’applicazione di sanzioni e interessi.
La platea
I versamenti sospesi in base agli articoli 126 e 127 del Dl 34/ 2020 riguardano diversi contribuenti. Proviamo a vedere i principali nel dettaglio.
Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, Onlus e altri soggetti; per questi contribuenti, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; la sospensione si allunga di ulteriori due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Sono sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019; per questi contribuenti, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione
Attenzione alla corretta ripartizione per evitare future contestazioni
che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati, all’Iva, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019; per questi contribuenti, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati
alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d’affari). Per questi contribuenti, sono sospesi i versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra l’ 8 marzo e il 31 marzo 2020.
L’esempio
Con la nuova norma, si può fare l’esempio di un contribuente che ha un debito di 96mila euro, che intende pagare a rate. Egli potrà pagare il 50% del debito, cioè 48mila euro, in quattro rate mensili di 12mila euro ciascuna, a partire dal 16 settembre 2020, fino al 16 dicembre 2020; l’altro 50% lo pagherà in 24 rate mensili, di 2mila euro ciascuna, a partire dal 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio), fino al 16 dicembre 2022.