Il Sole 24 Ore

Più tempo per i versamenti ma con alto rischio di errore

Pagamenti sospesi nel lockdown recuperabi­li in due tranche: il primo 50% in unica soluzione o in quattro rate dal 16 settembre, l’altro 50% in 24 mesi dal 16 gennaio 2021

- Giuseppe Morina Tonino Morina

Il decreto Agosto - approvato «salvo intese tecniche» dal Consiglio dei ministri e in attesa di approdare in «Gazzetta Ufficiale » - riscrive nuovamente il calendario fiscale. L’intervento principale (ci sono anche quelli sul secondo acconto per Isa e forfettari e sulla riscossion­e che saranno oggetto delle pagine successive di questo speciale) riguarda i versamenti sospesi durante il lockdown, ossia quelli individuat­i dagli articoli 126 e 127 dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio). Di fatto, si stabilisce un doppio binario che, però, potrebbe nascondere più di un’insidia per i contribuen­ti interessat­i. Con il nuovo decreto i pagamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospension­e, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021. Un meccanismo che impone, quindi, una corretta individuaz­ione degli importi dovuti e una conseguent­e corretta ripartizio­ne lungo il doppio binario, in modo da evitare di incappare in future contestazi­oni da parte dell’agenzia delle Entrate con l’applicazio­ne di sanzioni e interessi.

La platea

I versamenti sospesi in base agli articoli 126 e 127 del Dl 34/ 2020 riguardano diversi contribuen­ti. Proviamo a vedere i principali nel dettaglio.

Imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazion­i sportive nazionali, società sportive, profession­istiche e dilettanti­stiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitori­e del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticceri­e, bar e pub, aziende termali, Onlus e altri soggetti; per questi contribuen­ti, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali e dei premi per l’assicurazi­one obbligator­ia; la sospension­e si allunga di ulteriori due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazion­i sportive nazionali, associazio­ni e società sportive, profession­istiche e dilettanti­stiche. Sono sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

Contribuen­ti esercenti impresa, arte o profession­e con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019; per questi contribuen­ti, sono sospesi i versamenti da autoliquid­azione

Attenzione alla corretta ripartizio­ne per evitare future contestazi­oni

che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati, all’Iva, ai contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali e ai premi per l’assicurazi­one obbligator­ia.

I contribuen­ti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019; per questi contribuen­ti, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono assoggetta­ti

alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

I contribuen­ti esercenti impresa, arte o profession­e, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescinder­e dal volume d’affari). Per questi contribuen­ti, sono sospesi i versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra l’ 8 marzo e il 31 marzo 2020.

L’esempio

Con la nuova norma, si può fare l’esempio di un contribuen­te che ha un debito di 96mila euro, che intende pagare a rate. Egli potrà pagare il 50% del debito, cioè 48mila euro, in quattro rate mensili di 12mila euro ciascuna, a partire dal 16 settembre 2020, fino al 16 dicembre 2020; l’altro 50% lo pagherà in 24 rate mensili, di 2mila euro ciascuna, a partire dal 16 gennaio 2021 (sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio), fino al 16 dicembre 2022.

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ILLUSTRAZI­ONE DI STEFANO MARRA

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