Conta la data in cui si svolge l’operazione
IMMEDIATE E DIFFERITE
La verifica della condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi va condotta con riferimento al fatturato e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione Iva dei primi sei mesi (2019 su 2020). Si deve guardare alla data di emissione del documento o alla partecipazione dello stesso alla liquidazione dell’imposta?
Secondo quanto chiarito dalla circolare 9/E/2020 vanno prese le fatture che hanno partecipato alla liquidazione periodica del primo semestre 2019 (rispetto al primo semestre 2020) cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei mesi. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei Ddt o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2
I FORFETTARI
Per i forfettari ed ex minimi, bisogna tener conto del fatturato (fattura emessa) o si deve aver riguardo all'incasso del documento?
Nel merito della questione l'agenzia delle Entrate non si è pronunciata, nemmeno con riferimento ai precedenti differimenti/ bonus. Tuttavia, in questo caso, trattando la norma di fatturato (e non di ricavi) dei primi sei mesi, il calcolo va fatto in funzione delle fatture emesse (data fattura) e non di quelle incassate.
I BENI AMMORTIZZABILI
Concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili?
Se le cessioni di beni ammortizzabili rientrano nella liquidazione periodica del primo semestre, anch'esse vanno ricomprese nel calcolo del fatturato, pur se sotto il profilo normativo ne è prevista l'esclusione dalla formazione del volume d'affari (articolo 20 del Dpr 633/1972).