Sospensione con perimetro esteso
I PIANI PENDENTI
Quali dilazioni sono interessate dalla sospensione dei pagamenti all’agenzia delle Entrate – Riscossione?
Tutte le dilazioni pendenti alla data dell’ 8 marzo 2020, a prescindere dalla natura del debito (tributario, ( tributario, patrimoniale o contributivo).
IL NUOVO TERMINE
Entro quale termine devono essere pagate le somme sospese, se non vi sono dilazioni pendenti?
In linea di principio, in un’unica soluzione entro il mese successivo alla scadenza della sospensione, dunque entro il mese di novembre. L’Ader ha tuttavia confermato che resta fermo il diritto del debitore di chiedere la rateazione nel rispetto della disciplina ordinaria prevista dall’articolo 19 del Dpr 602/ 1973.
LE RATE SOSPESE
In presenza di dilazioni in essere, è obbligatorio versare le rate sospese in un’unica soluzione entro il mese di novembre?
Il combinato del decreto Rilancio e del decreto Agosto prevede che per le dilazioni già esistenti nonché per quelle richieste entro il 15 ottobre, si decade dalla rateazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché delle ordinarie 5. Ne consegue che il debitore che non abbia versato le 8 rate scadenti nel periodo dall’8 dall’ 8 marzo al 15 ottobre 2020, non essendo incorso in una causa potenzialmente decadenziale del piano di rientro, potrà limitarsi a versare una sola rata nel mese di novembre, proseguendo la rateazione.
DILAZIONI GIÀ SCADUTE
I soggetti che avevano dilazioni già scadute cosa possono fare dopo il 15 ottobre?
A legislazione vigente, per poter chiedere un nuovo piano di dilazione o riprendere quello pregresso occorre versare l’importo delle rate scadute. Vi è tuttavia da augurarsi una modifica legislativa che consenta anche a loro ciò che è già previsto per tutti i soggetti che sono decaduti dalla rottamazione ter alla fine dello scorso anno e cioè la presentazione di una nuova domanda di rateazione, senza alcuna condizione.