Il Sole 24 Ore

Fermi, ipoteche e pignoramen­ti ancora preclusi per l’Agenzia

- Lu. Lu.Lo. Lo.

La proroga della moratoria al 15 ottobre porta con sé l’estensione del blocco delle attività di recupero dell’agente della riscossion­e. Occorre al riguardo ricordare che l’articolo 68 del Dl 18/2020, richiama l’articolo 12 del Dlgs 159/2015. 159/ 2015. In forza di quest’ultimo articolo, durante il periodo di sospension­e è fatto divieto di notificare cartelle di pagamento. Tale previsione, unitamente alla consideraz­ione che in costanza di sospension­e non vi è mora del debitore, ha indotto agenzia delle Entrate-Rioscossio­ne (Ader) a precisare che è inibita l’attivazion­e di nuove azioni esecutive e misure cautelari. Ne consegue che fino al 15 ottobre, l’agente della riscossion­e non può avviare pignoramen­ti né può adottare fermi amministra­tivi e ipoteche, anche per debiti scaduti da tempo.

Restano salve le azioni esecutive nonché le misure cautelari adottate alla data dell’ 8 marzo scorso (data di entrata in vigore del decreto cura Italia). Fanno eccezione solo i pignoramen­ti di stipendi e pensioni che non possono in alcun caso proseguire, con esclusione delle somme già accantonat­e alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio).

A tale riguardo, si ricorda che, in base all’articolo 72- bis del Dpr 602/1973, l’agente della riscossion­e può notificare l’ordine di pignoramen­to al terzo, con l’intimazion­e a versare le somme dovute dal debitore iscritto a ruolo direttamen­te nelle casse dell’Ader, senza necessità di ottenere l’autorizzaz­ione del giudice ordinario. In caso di inottemper­anza a tale ordine nel termine di 60 giorni, l’Ader può attivare la procedura del codice di rito (articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile). In tale eventualit­à, occorre l’atto di citazione davanti al Tribunale.

Alla luce dell’articolo 152 del decreto Rilancio (Dl 34/2020), come modificato dal decreto Agosto, fino al 15 ottobre sono bloccati i pignoramen­ti di stipendi e pensioni, sia se attivati in base al Dpr 602/1973 602/ 1973 sia se pendenti innanzi al Tribunale. Ne consegue che gli emolumenti in questione devono essere resi disponibil­i al beneficiar­io nel loro importo integrale. Le trattenute riprendera­nno dopo il 15 ottobre. Proseguono inoltre i pignoramen­ti presso terzi diversi dalle quote stipendial­i, già pendenti all’ 8 marzo scorso. Si tratta ad esempio dei pignoramen­ti dei conti bancari e dei canoni di locazione.

Le medesime regole valgono con riferiment­o alle ingiunzion­i di pagamento emesse dagli enti territoria­li (comuni, ( comuni, province e regioni), in virtù del richiamo espresso recato nell’articolo 68, comma 2, del Dl 18/2020. Come chiarito nella risoluzion­e 6/ 2020 del dipartimen­to delle Finanze, durante il periodo di sospension­e i comuni possono però senz’altro notificare i nuovi avvisi di accertamen­to esecutivi. Resta fermo che le azioni di recupero coattivo di tali atti non potranno iniziare prima del 16 ottobre prossimo.

Con riferiment­o ai pignoramen­ti degli stipendi, si segnala la circostanz­a che l’articolo 152 del decreto Rilancio menziona solo gli atti adottati dalle società private concession­arie del servizio di riscossion­e. Potrebbe quindi sostenersi che l’inibizione non riguardi i pignoramen­ti disposti direttamen­te dagli enti locali.

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