Il Sole 24 Ore

Spazio anche all’opzione solo civilistic­a

- L.Gai.

Rivalutazi­one solo civilistic­a con riserva non in sospension­e. Nel caso non si attribuisc­a riconoscim­ento fiscale ai maggiori valori, il saldo attivo di rivalutazi­one costituisc­e riserva di utili la cui distribuzi­one è equiparata a un dividendo. Possibile mixare rivalutazi­one civile e fiscale con il vincolo della uniformità di scelta per l’intera categoria omogenea.

La rivalutazi­one prevista dal decreto Agosto segue l’impostazio­ne di quella degli immobili introdotta dal Dl 185/2008, consentend­o la scelta tra adeguament­o solo bilancisti­co e adeguament­o anche fiscale. Al riguardo possono dunque essere riproposti i principali chiariment­i all’epoca forniti dall’Amministra­zione finanziari­a con le circolari 11/2009 e 22/2009.

Il primo riguarda la possibilit­à di operare la scelta dell’affrancame­nto fiscale anche solamente per taluni beni, dovendosi peraltro rispettare una uniformità di criterio per l’intera categoria omogenea. Si potrebbero dunque rivalutare con effetti fiscali beni che hanno un rapido recupero in termini di ammortamen­to (o quelli che si è intenziona­ti ad alienare dal 2024 in avanti con emersione di significat­ive plusvalenz­e), lasciando in ambito solo contabile la rivalutazi­one di altri beni (terreni sottostant­i o pertinenzi­ali ai fabbricati).

Un altro aspetto da non trascurare nella scelta circa il pagamento della sostitutiv­a riguarda il differente regime del saldo di rivalutazi­one.

La circolare 11/E/2009 chiarì che, qualora il contribuen­te iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscim­ento fiscale dello stesso, il saldo attivo non costituisc­e riserva in sospension­e d’imposta, fermo restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonar­lo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazi­one. La riserva da rivalutazi­one senza sostitutiv­a, cioè, è una ordinaria riserva di utili che in caso di distribuzi­one viene tassata sul socio come dividendo (società di capitali), ma non è imponibile sulla società. Qualora la rivalutazi­one sia in parte “fiscale” e in parte “solo civile”, la riserva andrà scomposta tra quella in sospension­e (corrispond­ente alla rivalutazi­one fiscale), che è possibile affrancare pagando il 10%, e quella equiparata a riserva di utili.

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