Il dovere: prodotti coerenti con le esigenze del cliente
I consumatori potrebbero far valere la responsabilità dell’intermediario
Quanto ai doveri informativi di produttori distributori, il regolamento distribuzione emanato da Ivass estende agli Inips le regole sulla distribuzione dei prodotti tradizionali, se distribuiti da soggetti vigilati da Ivass. Inoltre, prevede obblighi di informazione precontrattuale aggiuntivi, che ricomprendono « i rischi connessi al tipo di prodotto d'investimento assicurativo, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail- ( bail- in)» in) » , « la volatilità del prezzo dei sottostanti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi » , «informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al diritto di riduzione e riscatto e al disinvestimento » .
Al cliente sarà inoltre consegnata una dichiarazione ( il cui modello è allegato al regolamento distribuzione) contenente notizie sul modello di distribuzione adottato ( per esempio, se il distributore agisce per più compagnie o è monomandatario), sulla remunerazione percepita e sulla consulenza fornita al cliente.
Le compagnie non potranno poi pagare incentivi ai distributori a meno che gli stessi abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa e non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente.
Il regolamento distribuzione estende inoltre all'intermediario assicurativo a titolo accessorio”( quando la distribuzione del prodotto assicurativo è complementare/secondaria rispetto all'attività professionale svolta o al prodotto/ servizio offerto, quindi a soggetti estranei al mondo assicurativo) le regole di condotta (equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza) e gli obblighi informativi di cui al regolamento Ivass 40/ 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa. Si pensi alle assicurazioni su telefoni, elettrodomestici o viaggi proposte al momento dell'acquisto, per avere un'idea dell'entità del fenomeno.
Sui prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, ma distribuiti da Banche, Poste Italiane e intermediari finanziari interviene la delibera Consob 21466 a modificare il regolamento intermediari con sostituzione dell'intero Libro IX, ora significativamente rubricato «Obblighi di informazione e norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi » .
Esempio di coordinamento tra Ivass e Consob l'obbligo di raccomandare prodotti di investimento assicurativo «coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente » . Tra l'altro, dovrà tenersi conto dell'età, dell'attività lavorativa e dell'esperienza del cliente.
Il regime della “vendita abbinata”, in caso di prodotti di investimento assicurativo, e dunque quando questi siano distribuiti insieme a un altro prodotto o servizio di investimento o accessori a questo, è poi declinato dal regolamento Consob con l'obbligo dell'intermediario di informare il cliente della possibilità ( se c'è) di acquistare i diversi prodotti finanziari separatamente.
Quanto alle conseguenze, le nuove regole, in vigore dal 31 marzo 2021, non sono naturalmente assistite dalla sanzione dell'invalidità del contratto, e il cliente non potrà far valere la mancata adeguatezza per sottrarsi all'obbligo di corrispondere il premio.
In conformità all'insegnamento della Suprema Corte in tema di strumenti finanziari, per cui la violazione delle regole di condotta genera responsabilità e non dà luogo a nullità del contratto, ci si può però chiedere se i consumatori faranno valere la responsabilità dell'intermediario/ distributore quando il prodotto non si riveli adeguato, salva naturalmente la possibilità per l'intermediario/distributore l'intermediario/ distributore di dar prova di avere reso adeguata informativa.
Su eventuali lacune nel processo di approvazione del prodotto assicurativo, il tema si fa più delicato perché si tratterebbe di quantificare una responsabilità del produttore in termini aggregati. Sul che dovrebbe venire in aiuto (anche come possibile “esimente” del produttore) il controllo Ivass sulla procedura di approvazione del prodotto, ma certamente sarà interessante monitorare l'applicazione delle nuove regole in sede giudiziale.