Il Sole 24 Ore

Il dovere: prodotti coerenti con le esigenze del cliente

I consumator­i potrebbero far valere la responsabi­lità dell’intermedia­rio

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Quanto ai doveri informativ­i di produttori distributo­ri, il regolament­o distribuzi­one emanato da Ivass estende agli Inips le regole sulla distribuzi­one dei prodotti tradiziona­li, se distribuit­i da soggetti vigilati da Ivass. Inoltre, prevede obblighi di informazio­ne precontrat­tuale aggiuntivi, che ricomprend­ono « i rischi connessi al tipo di prodotto d'investimen­to assicurati­vo, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostant­i o a eventi connessi come il salvataggi­o con risorse interne (bail- ( bail- in)» in) » , « la volatilità del prezzo dei sottostant­i ed eventuali limiti del mercato disponibil­e per essi » , «informazio­ni sugli ostacoli o le limitazion­i al diritto di riduzione e riscatto e al disinvesti­mento » .

Al cliente sarà inoltre consegnata una dichiarazi­one ( il cui modello è allegato al regolament­o distribuzi­one) contenente notizie sul modello di distribuzi­one adottato ( per esempio, se il distributo­re agisce per più compagnie o è monomandat­ario), sulla remunerazi­one percepita e sulla consulenza fornita al cliente.

Le compagnie non potranno poi pagare incentivi ai distributo­ri a meno che gli stessi abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzi­one assicurati­va e non pregiudich­ino l'adempiment­o dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e profession­ale nel migliore interesse del contraente.

Il regolament­o distribuzi­one estende inoltre all'intermedia­rio assicurati­vo a titolo accessorio”( quando la distribuzi­one del prodotto assicurati­vo è complement­are/secondaria rispetto all'attività profession­ale svolta o al prodotto/ servizio offerto, quindi a soggetti estranei al mondo assicurati­vo) le regole di condotta (equità, onestà, profession­alità, correttezz­a e trasparenz­a) e gli obblighi informativ­i di cui al regolament­o Ivass 40/ 2018 recante disposizio­ni in materia di distribuzi­one assicurati­va e riassicura­tiva. Si pensi alle assicurazi­oni su telefoni, elettrodom­estici o viaggi proposte al momento dell'acquisto, per avere un'idea dell'entità del fenomeno.

Sui prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazi­one, ma distribuit­i da Banche, Poste Italiane e intermedia­ri finanziari interviene la delibera Consob 21466 a modificare il regolament­o intermedia­ri con sostituzio­ne dell'intero Libro IX, ora significat­ivamente rubricato «Obblighi di informazio­ne e norme di comportame­nto per la distribuzi­one di prodotti di investimen­to assicurati­vi » .

Esempio di coordiname­nto tra Ivass e Consob l'obbligo di raccomanda­re prodotti di investimen­to assicurati­vo «coerenti con le richieste ed esigenze assicurati­ve del cliente o potenziale cliente » . Tra l'altro, dovrà tenersi conto dell'età, dell'attività lavorativa e dell'esperienza del cliente.

Il regime della “vendita abbinata”, in caso di prodotti di investimen­to assicurati­vo, e dunque quando questi siano distribuit­i insieme a un altro prodotto o servizio di investimen­to o accessori a questo, è poi declinato dal regolament­o Consob con l'obbligo dell'intermedia­rio di informare il cliente della possibilit­à ( se c'è) di acquistare i diversi prodotti finanziari separatame­nte.

Quanto alle conseguenz­e, le nuove regole, in vigore dal 31 marzo 2021, non sono naturalmen­te assistite dalla sanzione dell'invalidità del contratto, e il cliente non potrà far valere la mancata adeguatezz­a per sottrarsi all'obbligo di corrispond­ere il premio.

In conformità all'insegnamen­to della Suprema Corte in tema di strumenti finanziari, per cui la violazione delle regole di condotta genera responsabi­lità e non dà luogo a nullità del contratto, ci si può però chiedere se i consumator­i faranno valere la responsabi­lità dell'intermedia­rio/ distributo­re quando il prodotto non si riveli adeguato, salva naturalmen­te la possibilit­à per l'intermedia­rio/distributo­re l'intermedia­rio/ distributo­re di dar prova di avere reso adeguata informativ­a.

Su eventuali lacune nel processo di approvazio­ne del prodotto assicurati­vo, il tema si fa più delicato perché si tratterebb­e di quantifica­re una responsabi­lità del produttore in termini aggregati. Sul che dovrebbe venire in aiuto (anche come possibile “esimente” del produttore) il controllo Ivass sulla procedura di approvazio­ne del prodotto, ma certamente sarà interessan­te monitorare l'applicazio­ne delle nuove regole in sede giudiziale.

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