Il Sole 24 Ore

Il Fisco dà una mano agli agricoltor­i per i raccolti distrutti

Entro 30 giorni la denuncia della calamità

- Francesco Giuseppe Carucci

In presenza di eventi calamitosi le imprese agricole, se non titolari di polizze stipulate secondo il Dlgs 102/2004, difficilme­nte potranno contare sull’indennizzo pubblico a fronte dei danni subiti. Nel caso in cui l’evento calamitoso abbia determinat­o una riduzione pari almeno al 30% della produzione, è comunque previsto un trattament­o agevolato. Le norme di riferiment­o sono gli articoli 31 e 35 del Tuir che permettono di considerar­e inesistent­i i redditi dominicali e agrari nei periodi d’imposta in cui si siano verificate situazioni di questo tipo.

Al fine di fruire del beneficio è ininfluent­e la qualifica soggettiva del proprietar­io/ conduttore del terreno che, pertanto, potrebbe anche non risultare iscritto nella gestione previdenzi­ale agricola. Situazione peraltro diffusa, anche per carenza di requisiti, tra le piccole realtà produttive dell'agroalimen­tare. È fatto obbligo al contribuen­te che intende avvalersi dell’agevolazio­ne di denunciare il danno entro tre mesi dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso ovvero, se la data non è esattament­e determinab­ile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all’ufficio territoria­le delle Entrate in modo tale che si possano effettuare i controlli, anche sentito l’ispettorat­o agrario.

Se l’evento ha interessat­o vaste zone del territorio, la denuncia del singolo contribuen­te potrebbe essere non necessaria. Ciò a condizione che gli uffici provincial­i dell’ex agenzia del Territorio, su richiesta dei sindaci dei comuni interessat­i o di altri soggetti, quali le associazio­ni di categoria, provvedano alla delimitazi­one delle zone danneggiat­e e all'accertamen­to della diminuzion­e dei prodotti sentiti gli ispettorat­i provincial­i dell'agricoltur­a. L’agenzia delle Entrate deve provvedere così alle corografie delle zone delimitate con l'indicazion­e delle intestazio­ni catastali dei terreni interessat­i.

Al fine della fruizione dell’agevolazio­ne fiscale, se non è stata espletata la descritta procedura, non è sufficient­e l'emanazione di un decreto ministeria­le che attesti il carattere di eccezional­ità dell’evento atmosferic­o. In sede di compilazio­ne della dichiarazi­one dei redditi per il periodo d'imposta in cui è stato subito il danno, il contribuen­te deve indicare il codice 2 nella colonna “casi particolar­i” dell'apposito quadro riservato ai redditi dei terreni.

L’impatto di queste norme è oggi meno significat­ivo rispetto al passato. Ciò a causa dell'introduzio­ne dell’Imu e delle agevolazio­ni introdotte per coltivator­i diretti e imprendito­ri agricoli profession­ali iscritti nella previdenza i cui redditi agrari, grazie alla previsione di cui all’articolo 1, comma 44 della legge 232 del 2016 sono stati di fatto azzerati per il quadrienni­o 2017-2020 e dimezzati per il 2021.

Nel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisc­e le imposte sui redditi e le addizional­i sul reddito dominicale mentre il reddito agrario continua a essere assoggetta­to alle ordinarie imposte sui redditi. Se il terreno non affittato è esente dall’Imu risulta dovuta l’Irpef. Per i terreni affittati sono dovute sia l’Irpef che l’Imu.

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