Il Fisco dà una mano agli agricoltori per i raccolti distrutti
Entro 30 giorni la denuncia della calamità
In presenza di eventi calamitosi le imprese agricole, se non titolari di polizze stipulate secondo il Dlgs 102/2004, difficilmente potranno contare sull’indennizzo pubblico a fronte dei danni subiti. Nel caso in cui l’evento calamitoso abbia determinato una riduzione pari almeno al 30% della produzione, è comunque previsto un trattamento agevolato. Le norme di riferimento sono gli articoli 31 e 35 del Tuir che permettono di considerare inesistenti i redditi dominicali e agrari nei periodi d’imposta in cui si siano verificate situazioni di questo tipo.
Al fine di fruire del beneficio è ininfluente la qualifica soggettiva del proprietario/ conduttore del terreno che, pertanto, potrebbe anche non risultare iscritto nella gestione previdenziale agricola. Situazione peraltro diffusa, anche per carenza di requisiti, tra le piccole realtà produttive dell'agroalimentare. È fatto obbligo al contribuente che intende avvalersi dell’agevolazione di denunciare il danno entro tre mesi dalla data in cui si è verificato l'evento calamitoso ovvero, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all’ufficio territoriale delle Entrate in modo tale che si possano effettuare i controlli, anche sentito l’ispettorato agrario.
Se l’evento ha interessato vaste zone del territorio, la denuncia del singolo contribuente potrebbe essere non necessaria. Ciò a condizione che gli uffici provinciali dell’ex agenzia del Territorio, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti, quali le associazioni di categoria, provvedano alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura. L’agenzia delle Entrate deve provvedere così alle corografie delle zone delimitate con l'indicazione delle intestazioni catastali dei terreni interessati.
Al fine della fruizione dell’agevolazione fiscale, se non è stata espletata la descritta procedura, non è sufficiente l'emanazione di un decreto ministeriale che attesti il carattere di eccezionalità dell’evento atmosferico. In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in cui è stato subito il danno, il contribuente deve indicare il codice 2 nella colonna “casi particolari” dell'apposito quadro riservato ai redditi dei terreni.
L’impatto di queste norme è oggi meno significativo rispetto al passato. Ciò a causa dell'introduzione dell’Imu e delle agevolazioni introdotte per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza i cui redditi agrari, grazie alla previsione di cui all’articolo 1, comma 44 della legge 232 del 2016 sono stati di fatto azzerati per il quadriennio 2017-2020 e dimezzati per il 2021.
Nel caso di terreni non affittati, l’Imu sostituisce le imposte sui redditi e le addizionali sul reddito dominicale mentre il reddito agrario continua a essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Se il terreno non affittato è esente dall’Imu risulta dovuta l’Irpef. Per i terreni affittati sono dovute sia l’Irpef che l’Imu.