Il Sole 24 Ore

Esdebitazi­one per il socio fallito in estensione

Sì al beneficio anche se i chirografa­ri non hanno ricevuto nulla nel riparto

- Patrizia Maciocchi

Nell’ e sdebita zio nel a soddisfazi­one, almeno parziale dei creditori concorsual­i è realizzata anche quando alcune categorie di creditori non hanno ricevuto nulla in sede di riparto.

Partendo da questo principio la Cassazione (sentenza 16263) accoglie il ricorso dell’accomandat­ario in proprio di una Sas, al quale era stato rifiutato, dopo il fallimento della società, il beneficio dell’esdebitazi­one. Il giudice delegato aveva, infatti, considerat­o non soddisface­nte la percentual­e di soddisfazi­one dei creditori, basandosi sul solo dato, considerat­o decisivo, della percentual­e di soddisfazi­one possibile grazie alla liquidazio­ne dell’attivo del solo fallimento individual­e, e sull’esclusione dei chirografa­ri.

Mentre - spiega la Cassazione - in caso di fallimento del socio in estensione, tra i creditori concorsual­i rientrano anche i creditori sociali. E questi erano stati soddisfatt­i in una percentual­e superiore al 19,82%, interament­e destinata ai soli privilegia­ti.

La Suprema corte sottolinea la ratio dell’istituto dell’esdebitazi­one che sta nell’esigenza di consentire all’imprendito­re fallito di avviare, nell’interesse generale del mercato, una nuova attività imprendito­riale.

Un passo che va fatto al netto del peso dei debiti accumulati in passato, spesso riconducib­ili a situazioni contingent­i ed esterne. In questo quadro non può comunque essere considerat­a irrilevant­e, in un’ottica di bilanciame­nto, anche la concorrent­e esigenza di soddisfare, almeno parzialmen­te, i creditori anteriori. E la valutazion­e comparativ­a del presuppost­o, rientra nel raggio d’azione del giudice di merito, che deve fornire un’interpreta­zione coerente con il principio del favor debitoris al quale l’esdebitazi­one si ispira. Per essere in linea con quest’affermazio­ne dunque il beneficio va concesso, a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfa­tti o lo siano stati in una percentual­e del tutto irrisoria.

Nello specifico il giudice delegato aveva fatto riferiment­o alla sola incompleta liquidazio­ne del fallimento personale. Ma non basta per l’esdebitazi­one.

L’articolo 142 della legge fallimenta­re che detta le condizioni per accedere all’esdebitazi­one, fa riferiment­o ai creditori concorsual­i, che per il socio fallito in estensione sono « pure e necessaria­mente quelli della società » . Il creditore sociale ha dunque il diritto di partecipar­e a tutte le ripartizio­ni fino all’integrale pagamento. E questo vuol dire che il previo soddisfaci­mento del creditore sociale non è irrilevant­e nel fallimento del socio « nel senso che può il creditore sociale pretendere di partecipar­e al riparto solo per la sorte residua » .

La Corte d’appello dovrà rivedere il suo giudizio.

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