Il Sole 24 Ore

Sanzionata anche la società per distacco fittizio

Truffa ai danni dello Stato per mancato pagamento dei contributi

- Giovanni Negri

Sanzionata la società sulla base del decreto 231 del 2002, per distacco fittizio di dipendenti. Non vanno confuse, sostenendo l’identità dell’oggetto, le sanzioni previste dalla Legge Biagi per una corretta applicazio­ne dell’istituto del distacco e quelle del Codice penale che puniscono la truffa ai danni dello Stato.

Lo sottolinea la Cassazione, con la sentenza n. 23921 della Terza sezione penale depositata ieri. La Corte ha così confermato la responsabi­lità di una Srl per l’illecito amministra­tivo previsto dall’articolo 24 del decreto 231: la società aveva infatti utilizzato, attraverso il distacco, 22 dipendenti di un’altra Srl; quest’ultima però era emersa come una “scatola vuota”, priva di mezzi propri, e, che, soprattutt­o, aveva evitato di versare i contributi previsti.

La prima società aveva così potuto aumentare l’organico aziendale senza dovere sostenere costi aggiuntivi di tipo previdenzi­ale o fiscale.

La difesa aveva invece chiesto l’annullamen­to della condanna perché i fatti accertati, che non venivano contestati, darebbero luogo non tanto a una violazione dell’articolo 640, comma 2 del Codice penale, che colpisce la truffa ai danni dello Stato, quanto piuttosto a una più lieve e contravven­zionale infrazione delle disposizio­ni, articoli 18 e 30 del Dlgs 276/ 03, a presidio della corretta applicazio­ne dell’istituto del distacco.

Per la Cassazione però la tesi difensiva va respinta perché non tiene conto del fatto che il profitto del reato di truffa consiste nel risparmio contributi­vo e previdenzi­ale ottenuto attraverso il distacco fittizio, facendo figurare che i 22 lavoratori fossero in distacco presso la società X dalla società Y ( senza che avessero svolto un solo giorno di lavoro nella società Y , che però li aveva formalment­e assunti, e continuand­o peraltro a lavorare nella società Y anche dopo la scadenza del distacco), la cui unica attività era consistita nella firma degli accordi di distacco.

Le norme del decreto 276, invece, hanno come obiettivo esclusivo la tutela del lavoratore, ricorda la Cassazione. Per arrivare a questa conclusion­e la sentenza mette in evidenza come la violazione considerat­a dalla Legge Biagi è quella di norme inderogabi­li di legge o di contratto collettivo applicabil­i al lavoratore, avendo quest’ultimo come soggetto meritevole di tutela. In questo senso anche la circolare del dell’Ispettorat­o nazionale del lavoro, n. 3 del 2019, che valorizza la violazione degli obblighi su condizioni lavoro e occupazion­e, senza fare accenni agli oneri contributi­vi e previdenzi­ali.

Tutt’altro discorso deve essere fatto per la truffa realizzata attraverso la fittizia interposiz­ione, dove la finalità è quella di assicurars­i un ingiusto profitto, con danno corrispond­ente agli enti previdenzi­ali, consistent­e nel risparmio contributi­vo, finalità del tutto diversa da quella del mancato rispetto delle misure a protezione dei lavoratori.

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