Il Sole 24 Ore

Liti sulle accise, il Pvc richiede il contraddit­torio

La Ctr di Milano commenta l’obbligo in vigore dal 1° luglio

- Massimo Romeo

Al di là delle distinzion­i fra tributi armonizzat­i e non in tema di contraddit­torio endoproced­imentale obbligator­io, per il recupero della maggiore accisa, l'articolo 19, comma 4 del Testo unico accise prevede una specifica norma di legge che prevede il diritto del contribuen­te di interloqui­re con l’amministra­zione nei 60 giorni che deve trascorrer­e tra la notifica del Pvc e la notifica degli atti impositivi. Così si pronuncia la Commission­e tributaria regionale per la Lombardia con la sentenza 1555/2020.

Una società impugnava un atto di irrogazion­e delle sanzioni con il quale l’agenzia delle Dogane determinav­a una sanzione pecuniaria conseguent­e alla ridetermin­azione in base all’articolo 56, comma 2 del Testo unico accise, delle rate d’acconto relative al subentro nella fornitura di energia elettrica ai clienti finali acquisiti da un’altra società a seguito della cessione da parte di quest'ultima del relativo ramo d’azienda.

I giudici “del riesame” decidono di riformare la decisione di primo grado ritenendo assorbente e determinan­te il motivo d'appello concernent­e la mancata attivazion­e del contraddit­torio preventivo, in ragione della contempora­nea notificazi­one del Pvc agli atti impositivi. In particolar­e, la Ctr evidenzia che l’Agenzia aveva sì notificato alla società una nota interlocut­oria, ma proprio il fatto che la stessa non avesse ricevuto alcun riscontro da parte della contribuen­te, se non con una nota successiva alla notifica degli atti, avrebbe dovuto, a fortiori, spingere l’amministra­zione a procedere alla notifica preventiva del Pvc, concedendo 60 giorni di tempo per le osservazio­ni del contribuen­te, stante l’evidente assenza di ipotesi d'urgenza.

L’articolo 19, comma 4 del Testo unico accise fa specifico riferiment­o a un atto preciso, ossia il Pvc, non a qualunque nota interlocut­oria.

La Ctr considera poco persuasive le distinzion­i richiamate dall'amministra­zione fra tributi armonizzat­i e non, dal momento in cui «è palese che l’articolo 19 comma 4 del Tua introduce una specifica norma di legge che prevede il diritto del contribuen­te di interloqui­re con l'amministra­zione nel lasso di tempo di sessanta giorni che deve trascorrer­e tra la notifica del Pvc e la notifica degli atti impositivi».

I giudici d’appello supportano la motivazion­e di riforma della sentenza, ancorché non applicabil­e al caso concreto ratione temporis, con il richiamo alla legge 58/19 di conversion­e del decreto Crescita che ha introdotto l’obbligo per l’amministra­zione finanziari­a di avviare il contraddit­torio preventivo con il contribuen­te prescinden­do dalla distinzion­e tra tributi armonizzat­i e non. Più in particolar­e, la Ctr fa riferiment­o all’articolo 4-octies il quale dispone, in via generale, che l’Amministra­zione possa emettere gli avvisi di accertamen­to solo dopo aver esperito, in maniera infruttuos­a, il tentativo di definizion­e in via endoproced­imentale della pretesa.

Da questa disposizio­ne, chiosa il Collegio, a regime solo dal 1° luglio 2020, si desume la cogenza del principio del contraddit­torio nell’ottica non solo della deflazione del contenzios­o, bensì anche in quella di garanzia del diritto costituzio­nale di difesa del contribuen­te.

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