Il Sole 24 Ore

Per appartamen­ti autonomi la strada del 110% è a ostacoli

- Luca De Stefani

Grandi limiti. Anzi, di fatto quasi un’esclusione. È quella che riguarda negozi, capannoni e uffici rispetto al superbonus e che, leggendo le norme, è andata molto oltre le previsioni di legge.

Le persone fisiche, le imprese e i profession­isti che detengono un’unità immobiliar­e non residenzia­le ( come ad esempio un ufficio, un magazzino o un capannone), costituent­e un edificio ( il quale, quindi, è composto da un’unica unità immobiliar­e), non possono beneficiar­e del superbonus del 110 per cento.

Se questa un’unità immobiliar­e non residenzia­le è « all’interno » di un edificio condominia­le, invece, possono beneficiar­e del superbonus del 110% solo per i lavori sulle parti comuni condominia­li ( « trainanti » o « trainati » ) , a patto che il condomìnio sia prevalente­mente residenzia­le ( cioè con « superficie complessiv­a delle unità immobiliar­i destinate a residenza ricomprese nell’edificio » superiore al 50%).

Si arriva a questa conclusion­e, in parte contraria alla norma, analizzand­o la lista degli immobili agevolati, contenuta nella circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/ E, paragrafo 2.

Negozi, uffici e capannoni

In questa lista, si parla sempre di destinazio­ne residenzia­le, ma questa condizione, però, non è richiesta dall’articolo 119 del decreto Rilancio, il quale non vieta ( almeno fino ad un « numero massimo di due unità immobiliar­i » ) il superbonus del 110%, ad esempio, alle persone fisiche ( al di fuori dell’eventuale ambito d’impresa o profession­ale), per l’isolamento termico ( intervento « trainante » ) di edifici costituiti da un’unica unità immobiliar­e non residenzia­le, come ad esempio i capannoni, gli uffici, i negozi, i magazzini che costituisc­ono un edificio con un’unica unità immobiliar­e. Nella norma, infatti, il termine « residenzia­le » è contenuto solo per gli Iacp, relativame­nte agli immobili « adibiti ad edilizia residenzia­le pubblica » .

Edifici condominia­li

Per l’agenzia delle Entrate, poi, gli uffici, i negozi o i magazzini « all’interno di edifici in condominio» possono beneficiar­e del superbonus del 110% ( anche se posseduti da imprese o profession­isti), solo per gli interventi, « trainanti » e « trainati » , sulle parti comuni di condomìni prevalente­mente residenzia­li ( cioè se la « superficie complessiv­a delle unità immobiliar­i destinate a residenza ricomprese nell’edificio » è superiore al 50%, circolare delle Entrate 24/ E/ 2020, paragrafo 2), mentre non sono agevolati per nulla per i lavori effettuati direttamen­te sugli stessi.

Anche in questi due casi, l’interpreta­zione è contraria alla norma. Relativame­nte ai lavori sul singolo ufficio o negozio, infatti, per l’articolo 119, commi 1 e 9, del DL 34/ 2020, le « persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e profession­i » , possono effettuare, ad esempio, l’isolamento termico di qualunque « unità immobiliar­e » ( senza alcun limite di destinazio­ne d’uso), prestando attenzione, naturalmen­te, a coinvolger­e almeno il 25% « della superficie disperdent­e lorda complessiv­a dell’edificio medesimo » e a migliorare di due classi energetich­e l’intero edificio ( cioè l’intero condominio), situazione non impossibil­e nei piccoli condomìni ( come confermato dalla una faq pubblicata nel sito internet delle Entrate).

La norma non pone limiti neanche ai lavori agevolati al 110% (ad esempio, l’isolamento termico o il rifaciment­o dell’impianto centralizz­ato di riscaldame­nto) sulle parti comuni condominia­li di edifici completame­nte non residenzia­li (ad esempio, in un condominio direzional­e costituito esclusivam­ente da uffici e negozi), anche se le singole unità immobiliar­i sono possedute da imprese o profession­isti (si veda Il Sole 24 Ore del 3 settembre 2020).

Antisismic­o

Per le Entrate, il limite della destinazio­ne residenzia­le non riguarda solo l’ecobonus « trainante » o « trainato » , ma anche gli interventi antisismic­i al 110%, che, invece, in base alla normativa originaria, consentono le detrazioni Irpef e Ires del 50- 70- 7580- 85% anche per gli immobili adibiti ad « attività produttive » . Nel paragrafo 2.1.4 della circolare 24/ E/ 2020, infatti, viene detto che « per espressa previsione normativa, gli interventi antisismic­i possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità, in quanto l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3 » .

In realtà, è vero che l’articolo 119, commi 4 e 9, del Dl 34/ 2020, consente il sisma bonus anche per un « numero superiore alle due unità » , ma non pone alcun limite di destinazio­ne d’uso agli immobili interessat­i dall’intervento ( si veda Il Sole 24 Ore del 9 agosto e 2 settembre 2020), i quali possono essere adibiti anche ad « attività produttive » , cioè quelle « in cui si svolgono attività agricole, profession­ali, produttive di beni e servizi, commercial­i o non commercial­i » ( circolare 29/ E/ 2013, per il sismabonus originario).

Per le Entrate il requisito della destinazio­ne residenzia­le vale anche per le opere antisismic­he al 110%

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