L’ATTIVITÀ BANCARIA TRA AUTONOMIA E CONSOLIDAMENTO
Talune vicende recenti mostrano un’evoluzione oscillante degli assetti organizzativi delle banche italiane. Per un verso, infatti, le linee guida sulle fusioni bancarie poste in consultazione dalla Bce, unitamente alle considerazioni annuali del Governatore della Banca d'Italia e al position paper dell’Aifirm (Commissione Brogi), evidenziano l’opportunità che il settore creditizio si consolidi ulteriormente mediante nuove operazioni di concentrazione aziendale o societaria. Per altro verso, un’ordinanza della Cassazione di poco tempo fa (la n. 13484 del 2 luglio 2020) – sulla scorta di autorevoli opinioni della dottrina (Capriglione, Onida, Sepe, Pellegrini, Sabbatelli) – rimette alla Consulta il vaglio di costituzionalità sugli eccessivi costi patrimoniali imposti alle Bcc che, a suo tempo, hanno optato per la “way-out” dai costituendi gruppi bancari cooperativi, preferendo mantenere un’autonomia gestionale piena.
La Cassazione è giunta a tale conclusione con riguardo al credito cooperativo nel nome del principio di concorrenza e del mercato «che costituisce architrave del diritto dell'Unione europea» e avrebbe dovuto consentire, alle banche cooperative più solide, di competere sul mercato «senza perdere nel contempo lo specifico collegamento col territorio di riferimento», potendo mantenere la funzione sociale a carattere di mutualità.
Le esigenze di rafforzamento patrimoniale e di maggiore capitalizzazione degli operatori creditizi sono state invocate a sostegno delle riforme bancarie più recenti, incluse le previsioni che hanno limitato il diritto di recesso dei soci di minoranza. In questa prospettiva, le operazioni di integrazione aziendale, e gli accordi di sostegno finanziario reciproco, contribuiscono a delineare forme evolute di socializzazione delle perdite limitate agli appartenenti al settore creditizio.
Nuove iniezioni di capitale, tuttavia, presuppongono un incremento di redditività che va coniugato con le stringenti normative a presidio del patrimonio di vigilanza. Ad esempio, i crescenti vincoli alla distribuzione dei dividendi, ove prolungati per un periodo di tempo eccessivo, potrebbero allontanare i capitali dalle imprese bancarie. Queste ultime, però, rimangono strategiche per il Paese, soprattutto in Italia, in quanto il tessuto imprenditoriale ricorre fisiologicamente al finanziamento bancario e, al contempo, le istituzioni finanziarie sono i principali sottoscrittori del debito pubblico.
In tale contesto si spiega l’assoggettamento di banche, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari ai golden powers del Governo. Una soluzione, questa, che mira a proteggere le istituzioni finanziarie nazionali da “acquisizioni predatorie”, come le chiama la Commissione europea, in un ordinamento (quello italiano) in cui la singola società bersaglio non dispone di misure difensive adeguate allo scopo.
La dimensione dell’azienda assume, pertanto, valore essenziale, divenendo indice di possibile permanenza in un mercato sempre più competitivo. In questo contesto, il modello societario offerto dalla spa rappresenta la veste più indicata per una sana e prudente gestione della grande impresa, anche grazie al principio plutocratico che ne connota gli equilibri decisionali.
Va da sé che – ove l’attività bancaria sia organizzata in forma di spa – come era previsto per le società conferitarie delle Bcc che hanno optato per la way-out dal gruppo bancario cooperativo – e la solidità patrimoniale dell’ente conferente sia ritenuta di per sé congrua, un condizionamento esterno sproporzionato, nel processo di selezione della struttura organizzativa preferita, diverrebbe difficile da giustificare persino per il legislatore.
*Professore ordinario di diritto dell’economia
La dimensione è divenuta fattore di possibile permanenza in un mercato sempre più competitivo