Il Sole 24 Ore

Credito sugli affitti, cessione formalizza­ta per corrispond­enza

L’Agenzia amplia, rispetto alla norma, i casi di accesso al beneficio fiscale Il credito si utilizza in F24 senza limiti temporali e si può cedere al locatore

- Luca Gaiani

Tax credit affitti anche per la stanza subaffitta­ta da un profession­ista e per l’appartamen­to usato come studio.

Gli ultimi chiariment­i delle Entrate sul credito di imposta per la locazione di immobili strumental­i, esteso dal decreto agosto ai canoni di giugno 2020, rendono fruibile l’agevolazio­ne anche in situazioni non espressame­nte indicate nella norma. Per sfruttare il bonus, in caso di difficoltà finanziari­e nel pagamento del canone, il conduttore può cedere il credito al locatore.

Il credito di imposta per i canoni di locazione, introdotto dall’articolo 28 del Dl 34/2020 riguarda i contribuen­ti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni (requisito non richiesto per alberghi e agriturism­i, agenzie di viaggio e tour operator), in presenza di calo del fatturato almeno del 50% nei mesi di marzo, aprile, maggio, nonché giugno 2020 (estensione stabilita dal Dl 104/2020) sul corrispond­ente mese del 2019. Il tax credit è pari al 60% del canone (pagato entro il 2020) di ciascuno dei quattro mesi in cui si è verificato il calo di fatturato. Se si tratta di affitti di azienda o rapporti a prestazion­i complesse (comprenden­ti almeno un fabbricato strumental­e), la misura è del 30 per cento.

Il requisito del calo del fatturato non è richiesto nei casi di attività avviata dal 2019 o domicilio nei comuni con stato emergenzia­le ante Covid-19, in essere al 31 gennaio 2020.

Per i commercian­ti al dettaglio, il tax credit spetta anche se i ricavi 2019 eccedono i 5 milioni, ma in tal caso la percentual­e è ridotta al 20% (o al 10% per affitti di azienda) del canone.

La circolare 25/E/2020 ha confermato che il credito spetta anche sugli immobili di categoria catastale abitativa purché impiegati come beni strumental­i del conduttore (abitazione utilizzata come studio o fabbricati uso bed and breakfast). Nel caso di unico contratto, a canone indistinto, riguardant­e più fabbricati di cui solo uno impiegato nell’attività e gli altri a fini privati (ad esempio, ufficio e abitazione del profession­ista), si può calcolare il canone rilevante ripartendo il totale in proporzion­e alle rendite catastali (risposta 321/2020 riferita al bonus botteghe).

Il tax credit si estende anche ai fabbricati in sub-locazione. La risposta 356/2020 ha chiarito che spetta il bonus, ad esempio, al profession­ista che conduce in subaffitto una stanza posta all’interno dello studio di un altro lavoratore autonomo, che quest’ultimo ha in locazione da terzi. Anche il conduttore principale potrà applicare il credito di imposta, restando però da chiarire se il 60% incida sul canone di affitto al lordo o al netto del provento da sublocazio­ne.

Il credito di imposta si utilizza in F24 (codice 6920), senza limiti annuali, e può essere ceduto (anche) al locatore, previa sua accettazio­ne, a fronte di un corrispond­ente sconto sul (e comunque in luogo del) pagamento di una identica parte di canone. In caso di cessione al locatore, dunque, il credito matura al momento della cessione e senza necessità di preventivo pagamento. Affinché la quantifica­zione del credito sia corretta, occorrerà però saldare anche la parte restante. Ad esempio, canone 100, pagato con cessione del corrispond­ente credito di imposta (60): se non si versassero anche i restanti 40, il tax credit agirebbe su 60 e si ridurrebbe a 36 (60% di 60).

La cessione va notificata al Fisco in via telematica (provvedime­nto del 1° luglio 2020) fino a tutto il 31 dicembre 2021. Il modello deve essere inviato successiva­mente alla stipula della cessione. Dal giorno lavorativo successivo l’acquirente (previa accettazio­ne telematica) può compensare il credito (codice 6931).

L’atto di cessione del credito (si veda il facsimile) non dovrebbe scontare l’imposta di registro (riguardand­o l’applicazio­ne di un tributo; risoluzion­e 84/E/2018), ma è comunque preferibil­e redigerlo per scambio di corrispond­enza.

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