Il Sole 24 Ore

L’Agenzia: Registro su ogni atto non sulla catena societaria

Le Entrate si adeguano alla sentenza di luglio della Corte costituzio­nale L’interpello su cessione di partecipaz­ioni preceduta da conferimen­to d’azienda

- Alessandro Germani

Ai fini dell'imposta di registro una cessione di partecipaz­ioni preceduta da un conferimen­to di azienda non si qualifica come cessione di azienda, sulla scorta di quanto chiarito di recente anche dalla Consulta. È l'importante conferma contenuta nella risposta a interpello dell’agenzia delle Entrate n. 371 di ieri.

L'operazione sottoposta al vaglio delle Entrate da parte dell'istante consiste nel conferimen­to di un ramo d'azienda effettuato da Alfa in Beta 2, con successiva cessione della partecipaz­ione (di minoranza) riveniente dal conferimen­to a favore di Beta 1, controllan­te di Beta 2. Alfa inoltre acquisirà anche una partecipaz­ione (sempre di minoranza) in Beta 1. Secondo l'istante le operazioni sono assoggetta­bili ad imposta di registro di euro 200 ex articoli 4 e 11 della Tariffa Parte I allegata al Dpr 131/86. Ciò in quanto la vendita di una partecipaz­ione che racchiude un'azienda (il contenitor­e) non è equivalent­e alla vendita dell'azienda (il contenuto). Peraltro l'operazione, che prevede anche l'acquisto di azioni di Beta 1 da parte di Alfa, si inquadrere­bbe come una partnershi­p strutturat­a di lungo periodo.

L'Agenzia nella sua risposta prende atto, di fatto per la prima volta, di quanto è stato stabilito dalla Corte costituzio­nale con la sentenza n. 158 del 21 luglio 2020. Vediamone la portata.

Con la legge di Bilancio 2018 è stato modificato, a far data dal 1° gennaio 2018, l'articolo 20 del Dpr 131/86 prevedendo che l'imposta di registro debba essere applicata all'atto sottoposto a registrazi­one sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso, a prescinder­e dagli elementi extratestu­ali e dagli atti ad esso collegati. Come chiarito anche dalla relazione illustrati­va, la ratio è quella di circoscriv­ere l'ambito applicativ­o della norma al contenuto del singolo atto sottoposto a registrazi­one. A conferma di ciò è intervenut­a la recente sentenza della Consulta che ha ritenuto che il nuovo testo normativo dell'articolo 20 citato non sia incostituz­ionale, non essendo in contrasto con il principio di capacità contributi­va e di ragionevol­ezza ed eguaglianz­a tributaria. In questo senso secondo la Corte risulta rispettata la coerenza interna della struttura dell'imposta di registro con il suo presuppost­o economico.

Alla luce di tutto ciò, pertanto, la complessiv­a operazione di cessione di partecipaz­ioni preceduta da un conferimen­to di ramo d'azienda non può essere tassata alla stregua di una cessione d'azienda unitaria in base all'articolo 20 del Testo unico del registro come modificato dalla legge di Bilancio 2018. La pronuncia assume particolar­e rilevanza perché prende atto di quanto stabilito dalla Corte costituzio­nale con la recente sentenza e costituisc­e un ulteriore passo avanti verso lo sdoganamen­to di tali operazioni. L'Agenzia conclude evidenzian­do che l'interpreta­zione degli atti secondo l’ articolo 20 del Tur non assorbe eventuali presuppost­i di abuso del diritto ex articolo 10-bis della legge 212/00, che resta sempre quindi uno strumento attivabile dall'Agenzia.

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