Presidi disinfettanti con esenzione Iva
I gel igienizzanti invece sono sottoposti ad aliquota ordinaria
Saponi e gel igienizzanti classificati come prodotti cosmetici non sono “disinfettanti per mani”; non godono quindi dell'esenzione Iva anti-Covid19, ma scontano l'ordinaria aliquota 22 per cento.
Con la risposta n. 370 del 17 settembre, l'agenzia delle Entrate chiarisce uno dei dubbi legati all'esenzione
IVA sui cosiddetti beni anti Covid-19” (articolo 124 del Decreto Rilancio convertito con legge 77/2020, si veda «Il Sole 24Ore» del 20 maggio).
Tra i beni esentati temporaneamente da Iva sino al 31 dicembre rientrano i «detergenti disinfettanti per mani». Per il consumatore i prodotti “igienizzanti”, gel o saponi, sono tra loro equivalenti (purché abbiano il titolo minimo di disinfettante indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità), perché destinati tutti al medesimo uso, l'igiene delle mani; sotto il profilo merceologico, tuttavia, prodotti tra loro simili possono essere classificati in modo molto differente.
In particolare, gel e saponi sono classificati come presidi medici chirurgici (Pmc) solo se rispettano le prescrizioni del Dpr 392/98 e sono autorizzati dal ministero della Salute: solo così possono fregiarsi del titolo di “disinfettanti”. Analoghi prodotti, pur con proprietà disinfettanti, ma che non sono stati autorizzati, sono commercializzati come cosmetici e possono essere designati come “igienizzanti”, ma non “disinfettanti”. L'iter di autorizzazione ha un costo, così molte aziende scelgono di vendere i propri gel e saponi come cosmetici, anche se avrebbero i requisiti per ottenere la qualifica di disinfettanti.
La società istante aveva rilevato che, nel settore cosmetico, alcuni concorrenti applicavano in maniera generalizzata l'esenzione, richiamandosi – in modo estensivo ed improprio - ad una circolare dell'agenzia
Dogane e Monopoli del 30 maggio scorso che forniva indicazioni di natura prettamente tecnica sul raccordo tra l'elenco dei beni esenti ed i codici doganali di classificazione della merce. L'interpello richiamava invece il preciso significato giuridico del termine “disinfettante”: è tale solo un presidio medico chirurgico, che ha la funzione di diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi e/o virus, assoggettato alla rigorosa procedura di autorizzazione prevista dal citato Dpr 392/1998 sia per la produzione che per l'immissione in commercio, sotto la vigilanza dell'Iss e del ministero della Salute.