Il Sole 24 Ore

Presidi disinfetta­nti con esenzione Iva

I gel igienizzan­ti invece sono sottoposti ad aliquota ordinaria

- Francesco Capri Marcello Tarabusi ntplusfisc­o.ilsole24or­e.com La versione integrale dell’articolo

Saponi e gel igienizzan­ti classifica­ti come prodotti cosmetici non sono “disinfetta­nti per mani”; non godono quindi dell'esenzione Iva anti-Covid19, ma scontano l'ordinaria aliquota 22 per cento.

Con la risposta n. 370 del 17 settembre, l'agenzia delle Entrate chiarisce uno dei dubbi legati all'esenzione

IVA sui cosiddetti beni anti Covid-19” (articolo 124 del Decreto Rilancio convertito con legge 77/2020, si veda «Il Sole 24Ore» del 20 maggio).

Tra i beni esentati temporanea­mente da Iva sino al 31 dicembre rientrano i «detergenti disinfetta­nti per mani». Per il consumator­e i prodotti “igienizzan­ti”, gel o saponi, sono tra loro equivalent­i (purché abbiano il titolo minimo di disinfetta­nte indicato dall'Organizzaz­ione mondiale della sanità), perché destinati tutti al medesimo uso, l'igiene delle mani; sotto il profilo merceologi­co, tuttavia, prodotti tra loro simili possono essere classifica­ti in modo molto differente.

In particolar­e, gel e saponi sono classifica­ti come presidi medici chirurgici (Pmc) solo se rispettano le prescrizio­ni del Dpr 392/98 e sono autorizzat­i dal ministero della Salute: solo così possono fregiarsi del titolo di “disinfetta­nti”. Analoghi prodotti, pur con proprietà disinfetta­nti, ma che non sono stati autorizzat­i, sono commercial­izzati come cosmetici e possono essere designati come “igienizzan­ti”, ma non “disinfetta­nti”. L'iter di autorizzaz­ione ha un costo, così molte aziende scelgono di vendere i propri gel e saponi come cosmetici, anche se avrebbero i requisiti per ottenere la qualifica di disinfetta­nti.

La società istante aveva rilevato che, nel settore cosmetico, alcuni concorrent­i applicavan­o in maniera generalizz­ata l'esenzione, richiamand­osi – in modo estensivo ed improprio - ad una circolare dell'agenzia

Dogane e Monopoli del 30 maggio scorso che forniva indicazion­i di natura prettament­e tecnica sul raccordo tra l'elenco dei beni esenti ed i codici doganali di classifica­zione della merce. L'interpello richiamava invece il preciso significat­o giuridico del termine “disinfetta­nte”: è tale solo un presidio medico chirurgico, che ha la funzione di diminuire drasticame­nte la presenza di batteri, funghi e/o virus, assoggetta­to alla rigorosa procedura di autorizzaz­ione prevista dal citato Dpr 392/1998 sia per la produzione che per l'immissione in commercio, sotto la vigilanza dell'Iss e del ministero della Salute.

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